nach: Andrea Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani. 1571-1860, Florenz 2015, S. 151-154.
BANDO DA PARTE DI SUA MAESTÀ, E DEL SUO TRIBUNALE DELLA REGIA CAMERA DELLA SUMMARIA
Prammatica LVII
La Maestà del Re Nostro Signore si è degnata rimettere a questo Tribunale un suo Sovrano Dispaccio, spedito per Segreteria di Stato, d’Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, in data 24 Luglio del corrente anno del tenor seguente, cioè:
Le Provincie, onde questo Regno di Napoli è composto, essendo nei tempi antichi abitate da’ Greci, e da’ Romani, che allettati dalla fertilità, ed amenità del suolo, e dell’aria ne fecero le loro maggiori delizie; hanno in ogni tempo somministrato in grandissima copia de’ rari monumenti d’antichità agli uomini di quella studiosi, di statue, di tavole, di medaglie, di vasi, e d’istrumenti o per sacrificj, o per sepolcri, o per altri usi della vita, o di marmi, o di terra, o di metalli. Ma perchè niuna cura e diligenza è stata per l’addietro usata in raccoglierli, e custodirli, tutto ciò che di più pregevole è stato dissotterrato, s’è dal Regno estratto, onde il medesimo ne è ora assai povero, dove altri Stranieri de’ lontani Paesi se ne sono arricchiti, e ne fanno i loro maggiori ornamenti, grandissimi profitti traendone, e per intelligenza dell’antichità, e per rischiaramento dell’istoria, e della Cronologia, e per perfezione di molte Arti. Il Re Nostro Signore tutto ciò nella sua mente con rammarico rivolgendo, e considerando, che negli Stati più culti dell’Europa l’estrazione di sì fatte reliquie d’antichità, senza espressa licenza de’ Sovrani è stata vietata, e la loro proibizione osservata esattamente; ha deliberato a si fatto male si ponghi una volta rimedio, acciò questo Regno non vada sempre più impoverendosi di ciò che abbonda, per farsene abbondanti l’ altre Provincie di Europa, che ne sono povere da loro stesse. A questo effetto mi ha comandato, che in suo Real Nome ordini, come fo, al Tribunale della Regia Camera, che publichi Bando, che in ogni futuro tempo dovrà valere, così in questa Città, come per le Provincie, che nessuna persona di qualunque stato, [152] grado, e condizione che sia, ardisca da ora in avanti estrarre, o fare estrarre o per mare, o per terra, dalle Provincie del Regno per Paesi esteri, qualunque monumento antico, cioè di statue, o grandi o piccole che sieno, di tavole, in cui caratteri sieno incisi, di medaglie, di vasi, d’istrumenti, ed ogni altra cosa antica, o sia di terra, o di marmo, o d’oro, o d’argento, o di bronzo, o d’ogni altro metallo, senza che preceda l’espressa licenza di S.M.; e ciò sotto la pena della perdita della roba che s’estrae, e di anni tre di galera per gl’ignobili, e d’anni tre di relegazione per li Nobili, e sotto la medesima proibizione d’estrazione, e pene, siano comprese le pitture antiche, o in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d’argento, o tagliate da muri. Comanda altresì la M. S., che intorno alla maniera di procedere contro i Contravvegnenti, pruova del delitto, e quando il medesimo s’intenda consumato, dovranno avere luogo le precedenti Leggi, colle quali l’estrazione è stata proibita, dichiarando in oltre che si avrà per consumato il delitto per mare, non solo quando le robe suddette si troveranno già imbarcate, ma anche allorché si saranno ritrovate vicino le marine, i luoghi d’imbarco, in atto che si trasportano per imbarcarsi; E per terra, allorchè l’Estraente sarà ritrovato vicino i confini, o avrà voltate le spalle alle Regie Casse, in cammini, ed in circostanze tali, per cui verisimilmente si debba credere che le robe erano per estraessi dal Regno. Ma come non intende S. M. che all’in tutto, e generalmente l’estrazione suddetta sia proibita, ma solo di quello che, o per eccellenza di lavoro, ed artificio, o per altra rarità merita esser tenuto in pregio; a quest’effetto comanda, che la Camera destini persona, o persone dotate non solo di bastante perizia in si fatte cose, ma anche d’integrità, e rettitudine, affinchè se taluno desiderasse licenza per l’estrazione d’alcune delle suddette reliquie d’antichità, o di pitture, possa farle riconoscere dalla Persona a ciò deputata; e quando ella giudichi non contenere pregio tale, onde meritino esser tenute care, e non dannoso estrarre, faccia certificato di potersene l’estrazione permettere, affinchè quello producendosi in questa Segreteria di Stato, d’Azienda, Guerra, Marina, e Commercio, se ne possa dalla M. S. concedere la licenza, senza della quale qualunque estrazione come criminosa sarà punita. Partecipo tutto ciò a V. S. Illustrissima per intelligenza della Regia Camera, affinchè la medesima ne faccia subito pubblicare il Bando corrispondente, ed invigili poi per l’esatta osservanza del medesimo, procedendo contro de’ Tragressori all’esecuzione delle pene – Napoli li 24 Luglio 1755 – El Marques de Squillaci.
Quale preinserto Biglietto lettosi dall’infrascritto Signor Marchese D. Vincenzo Natoli Spettabile Consultore del Regno di Sicilia, Presidente Decano di detta Regia Camera, e Commissario, fu il medesimo rimesso [153] all’illustre Marchese Signor D. Carlo Mauri Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, da chi in vista del medesimo preinserto Biglietto si fece la seguente istanza del tenore videlicet – Die 28 mensis Julii 1755. Fiscus instai exequi Regale Rescriptum, et emanari Bannum cum insertione ejusdem, salvis etc.
E prepostosi il tutto in questa medesima Regia Camera dal riferito Illustre Marchese Spettabile Consultore Signor D. Vincenzo Natoli Presidente Decano, e Commissario, ne fu dalla medesima a sua relazione con Decreto del suddetto dì 28 Luglio ordinato, di eseguirsi detti Regali ordini giusta l’istanza del Regio Fisco, e farsi Consulta a S. M. per la destinazione delle persone, a tenore dell’appuntamento d’essa Regia Camera, nel quale si stabilì rappresentarsi a S. M., che in esecuzione di questo Sovrano Dispaccio, stimava questo Tribunale, che per la ricognizione delle medaglie, statue, tavole, dove sieno incisi caratteri, vasi, istrumenti, e qualunque altro monumento di antichità, o sia di terra, o di marmo, o d’oro, o d’argento, o di bronzo, o di qualunque altro metallo, si destinasse il Reverendo D. Alessio Simmaco Mazzocchi Canonico della Cattedrale di questa Città, uomo dotato non solamente di somma perizia in sì latte cose, ma anche di una gran probità, ed onoratezza: Per la ricognizione poi delle Pitture antiche, o sieno in tele, o in tavole, o di legno, o di rame, o d’argento, o tagliate da muri, si destinasse il Magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di S. M., uomo perito assai in questa materia, ed altresì intero e probo, affinchè qualora la Maestà del Re Nostro Signore, si degnava approvare la destinazione di tali persone, s’avesse potuto poi da questa Regia Camera procedere all’emanazione del Bando, ed al di più che si conviene per esecuzione de’ suddetti cennati Sovrani Ordini. E fattasi da questa predetta Regia Camera la divisata Consulta alla prefata Maestà, si è degnata altresì, con Dispaccio spedito per detta Segreteria in data de’ 27 Agosto corrente anno, approvare la destinazione proposta da questo Tribunale del suddetto Reverendo Canonico D. Alessio Simmaco Mazzocchi, e del suddetto Magnifico D. Giuseppe Bonito Pittore di Sua Maestà, ciascuno per riconoscere rispettivamente i generi di roba distinti nel citato appuntamento di questa Regia Camera, con che però la ricognizione delle statue debbasi incaricare, ed appoggiare al Magnifico D. Giuseppe Canari Statuario di S. M. uomo assai meritevole, così per la probità, come per l’espertezza grande in simili materie; e nell’istesso tempo si è benignata S. M. nuovamente incaricare a questa Regia Camera la pubblicazione del corrispondente Bando, a tenore dell’espressato Sovrano Dispaccio de’ 24 Luglio di questo corrente anno.
Per tanto, affinchè questa Regal Determinazione di S. M. venga a [154] notizia di tutti, nè si possa allegar causa d’ignoranza, col presente Bando da pubblicarsi nei luoghi soliti di questa Capitale, e Regno, sordina e comanda, che niuna Persona di qualunque grado, o condizione si sia, da oggi in avanti, dopo la pubblicazione del presente, ardisca di estrarre da qualsivoglia luogo di questa predetta Capitale, e Regno, ciascuno dei generi di sopra enunciati, senza espressa licenza di S. M., sotto la pena della perdita della roba, e di anni tre di galea per gl’ignobili, e di relegazione per li Nobili, a rispetto di tutti gli enunciati generi de’ monumenti d’antichità espressati in detto Regal Dispaccio.
Publicetis et referatis. Datum Neap. ex Regia Camera Summariae die 25 mensis Septembris 1755.
Balthaxar Citus M. C. L.
Vincentius Natoli – Natalis de Amato Mag. Ad.
Carolus Pagano Act.
Pubblicata a dì 16 Ottobre 1755.
Notizen
Die von Andrea Emiliani editierte Gesetzessammlung geht zurück auf Filippo Mariotti, La Legislazione delle belle arti, Roma 1892, S. 203ff.
Vgl. das fünf Jahre zuvor im Kirchenstaat erlassene Editto Aldobrandini.
Literaturverweise
Paola D’Alconzo, »La tutela del patrimonio archeologico nel Regno di Napoli tra Sette e Ottocento«, in: Mélanges de l’école française de Rome, Bd. 113, Nr. 2, S. 510 m.w.N.