Königreich Italien, 29.06.1871

nach: Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Anno 1872, Num. 174, Firenze, Mercoledì 28 Giugno.


Il Num. 286 (Serie seconda) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D’ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. Ai fedecommessi, ai maggioraschi ed altre sostituzioni fidecommissarie, ed ai vincoli feudali ordinati nella provincia Romana anteriormente all’attuazione del Codice civile ivi promulgato in virtù del Reale decreto del 27 novembre 1870, n. 6030, sono applicabili dal 1° luglio 1871 gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie relative al Codice medesimo, i quali sono stati provvisoriamente tenuti in sospeso dall’articolo 2, lettera B, del citato decreto 27 novembre 1870.
Alle parole dal giorno dell’attuazione del nuovo Codice e alla data del 1° gennaio 1866, contenute negli articoli 24 e 25 suddetti è sostituita la data del 1° luglio 1871.

Art. 2. Le annue prestazioni in danaro o in generi che giusta i titoli di investitura fossero dovute dai possessori dei beni feudali, saranno considerate come rendita fondiaria è potranno essere affrancate a termini degli articoli 29 e 30 delle disposizioni transitorie per l’attuazione del Codice civile.

Art. 3. Colla presente legge non s’intenderà pregiudicato ai diritti dei terzi sovra i beni svincolati.
I diritti che per fondazione o per altro qualsivoglia titolo possano appartenere al pubblico sono mantenuti.

Art. 4. Nonostante l’abolizione delle sostituzioni, e finchè non sia per legge speciale altrimenti provveduto, le gallerie, biblioteche, ed altre collezioni d’arte o di antichità rimarranno indivise ed inalienabili fra i chiamati alla risoluzione del fedecommesso, loro eredi od aventi causa.
La legge speciale, di cui sopra, sarà presentata nella sessione prossima.

Art. 5. Finchè non sia provveduto con legge generale continueranno ad aver vigore le leggi e i regolamenti speciali attinenti alla conservazione dei monumenti e degli oggetti d’arte.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta officiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Firenze, addì 28 giugno 1871.
VITTORIO EMANUELE.
G. De Falco.