Königreich Italien, 20.06.1909

nach: Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Anno 1909, Numero 150, Roma, Lunedì 28 Giugno, S. 3409-3413.


Il numero 364 della raccolta ufficiale delle leggi e die decreti del‘ Regno contiene la seguente legge:

 VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera die deputati hanno approvato ;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.
Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico.
Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d’arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni.
Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d’interesse numismatico.

Art. 2.
Le cose di cui all’articolo precedente sono inalienabili quando appartengono allo Stato, a Comuni, a Provincie, a fabbricerie, a confraternite, a enti morali ecclesiastici di qualsiasi natura e ad ogni ente morale riconosciuto.
Il Ministero della pubblica istruzione, su le conformi conclusioni del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, istituito con la legge 27 giugno 1907, n. 386, potrà permettere la vendita e la permuta di tali cose da uno a un altro degli enti sopra nominati quando non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

Art. 3.
I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i fabbriceri, i parroci, i rettori di chiese, ed in generale tutti gli amministratori di enti morali presenteranno al Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel regolamento, l’elenco descrittivo delle cose di cui all’art. 1. di spettanza dell’ente morale da loro amministrato.

Art. 4.
Il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti, ha facoltà di provvedere, ove occorra, all’integrità e alla sicurezza delle cose previste nell’art. 2, facendole trasportare e custodire temporaneamente in pubblici Istituti.
In caso di urgenza il Ministero potrà procedere ai provvedimenti conservativi di cui sopra anche senza parere della Giunta suddetta, ma gl’interessati potranno richiamarsi al Consiglio superiore.
Sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore il Ministero ha anche la facoltà di far restaurare, ove occorra, le predette cose e di adottare tutte le provvidenze idonee ad impedirne il deterioramento. Le spese saranno a carico dell’ente proprietario, se ed in quanto l’ente medesimo sia in grado di sostenerle.
Contro il giudizio sulla necessità della spesa e la possibilità dell’ente a sostenerla è dato ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

Art. 5.
Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all’art. 1, della quale l’autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l’importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.
Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia ; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie agli acquisti.
Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell’esercizio del diritto di prelazione e l’alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7.
Le cose di che all’art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero dell’istruzione pubblica, potranno essere espropriate.
Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 8.
È vietata l’esportazione dal Regno delle cose che abbiano interesse storico, archeologico o artistico tale che la loro esportazione costituisca un danno grave per la storia, l’archeologia o l’arte ancorchè per tali cose non sia stata fatta la diffida di cui all’art. 5.
Il proprietario o possessore delle cose di che all’art. 1, il quale intende esportarle, dovrà farne denunzia all’Ufficio di esportazione, il quale giudicherà, in numero di tre funzionari a ciò preposti, sotto la loro personale responsabilità, se sono della natura di quelle di cui è vietata l’esportazione come sopra.
Nel caso di dubbio da parte dell’Ufficio o di contestazione da parte di chi chiede la esportazione intorno alla natura delle cose presentate all’esame dell’Ufficio, la risoluzione del dubbio o della contestazione sarà deferita al Consiglio superiore.

Art. 9.
Entro il termine di due mesi che può essere prorogato a quattro per la ragione di cui all’art. 6, il Governo potrà acquistare la cosa denunciata per l’esportazione. L’acquisto seguirà al prezzo dichiarato dall’esportatore, e la cosa, durante il termine anzidetto, sarà custodita a cura del Governo.
Se però si riscontrino nella cosa le qualità per cui a norma del precedente articolo, è vietata l’esportazione e il Governo intenda addivenirne all’acquisto avrà facoltà, quando l’offerta non venga accettata e ove l’esportatore vi consenta, di provocare il giudizio di una Commissione peritale, la quale determinerà il prezzo ponendo a base della stima il valore della cosa all’interno del Regno. Quando il prezzo determinato dalla Commissione peritale non sia accettato dalle parti, ovvero quando l’esportatore non acconsenta di addivenire al giudizio dei periti o comunque il Governo non acquisti la cosa, essa verrà restituita al proprietario col vincolo di non esportarla e di mantenerla secondo le norme stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento.
La Commissione peritale di cui sopra sarà nominata per metà dall’esportatore e per metà dal Ministero dell’istruzione. Quando si abbia parità di voti deciderà un arbitro scelto di comune accordo, e ove tale accordo manchi, l’arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d’appello.

Art. 10.
Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l’esportazione di qualunque cosa di cui all’art. 1°, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore della cosa, secondo la tabella annessa alla presente legge.
Il valore è stabilito in base alla dichiarazione dell’esportatore riscontrata con la stima degli uffici di esportazione.
In caso di dissenso il prezzo è determinato da una Commissione nominata, come è detto sopra. La stima sarà fatta coi criteri di che all’articolo precedente ; ma il giudizio dei periti sarà definitivo e non soggetto a richiamo, così da parte dell’esportatore come del Governo.

Art. 11.
La tassa di esportazione non è applicabile alle cose importate da paesi stranieri, qualora ciò risulti da certificato autentico, secondo le norme da prescriversi dal regolamento purchè la riesportazione non avvenga oltre il termine di cinque anni, e salvi i diritti acquisiti avanti alla promulgazione della presente legge.
Questo termine sarà prorogato di cinque in cinque anni, alla sua scadenza, su richiesta degli interessati.

Art. 12.
Le cose previste nell’art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, nè restaurate senza l’autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Contro il rifiuto dell’autorizzazione è dato ricorso all’autorità giudiziaria.

Art. 13.
La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all’art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell’art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.
Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all’autorità giudiziaria.

Art. 14.
Nei Comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 15.
Il Governo può eseguire scavi per intenti archeologici in qualunque punto del territorio dello Stato, quando con decreti del Ministero della pubblica istruzione ne sia dichiarata la convenienza.
Il proprietario del fondo, ove si eseguiscono gli scavi, avrà diritto a compenso per il lucro mancato e per il danno che gli fosse derivato. Ove il detto compenso non possa fissarsi amichevolmente, esso sarà determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto siano applicabili.
Le cose scoperte appartengono allo Stato. Di esse sarà rilasciata al proprietario del fondo una quarta parte, oppure il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose verrà stabilito come all’art. 9 ; ma il giudizio dei periti sarà definitivo, salvo il richiamo al Consiglio superiore.
Invece del compenso di cui al secondo comma, il Governo potrà rilasciare al proprietario del fondo, che ne faccia richiesta, una maggior quota delle cose scoperte, o anche la loro totalità, quando esse non siano giudicate necessarie per le collezioni dello Stato.

Art. 16.
Ove il Governo lo creda opportuno, potrà espropriare i terreni in cui dovranno eseguirsi gli scavi.
La stessa facoltà gli compete quando occorra provvedere così alla conservazione di ruderi e di monumenti, venuti in luce casualmente o in seguito a scavi, come alla delimitazione della zona di rispetto e alla costruzione di strade di accesso.
La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere del Consiglio superiore per le antichità e belle arti, è fatta con decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, nel modo indicato all’art. 12 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e il prezzo dello stabile da espropriarsi sarà determinato con le norme del capo IV (titolo I), di detta legge.
Nella stima del fondo non sarà però tenuto conto del presunto valore delle cose di interesse archeologico, che si ritenga potervisi rinvenire.

Art. 17.
Potrà il Ministero della pubblica istruzione concedere a enti ed a privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purchè essi si sottopongano alla vigilanza degli ufficiali dell’Amministrazione e osservino tutte le norme che da questa saranno imposte nell’interesse della scienza.
Delle cose scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure il prezzo equivalente alla metà a scelta del Ministero della pubblica istruzione. Il valore delle cose sarà stimato come all’art. 15.
La licenza sarà immediatamente ritirata ove non si osservino le prescrizioni di cui nella prima parte di questo articolo.
Il Governo potrà pure revocare la licenza, quando voglia sostituirsi ai detti enti o ai privati nella iniziativa o nella prosecuzione dello scavo. In tale caso però dovrà concedersi ad essi il rimbórso delle spese per gli scavi già eseguiti, senza pregiudizio della eventuale partecipazione loro, nella misura sopraindicata, alle cose che fossero già state scoperte al momento della revoca della licenza.
Potrà il ministro, sul conforme parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, consentire che tutte le cose scavate rimangano in proprietà di Provincie o di Comuni che siano proprietari di un museo.

Art. 18.
Tanto il fortuito scopritore di oggetti di scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi debbono farne immediata denuncia all’autorità competente e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta autorità.
Trattandosi di oggetti di cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia potrà lo scopritore rimuoverli per meglio guarentirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita di cui sopra.
Il Ministero della pubblica istruzione li farà visitare entro trenta giorni dalla denuncia.
Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o il prezzo equivalènte, a scelta del Ministero della pubblica istruzione, al proprietario del fondo, fermi stando i diritti riconosciuti al ritrovatore dal Codice civile verso il detto proprietario.

Art. 19.
Le stesse facoltà spetteranno al Governo allorchè si tratti di cose scoperte in seguito a scavi di cui fosse stata concessa licenza a istituti o cittadini stranieri o che da loro fossero state fortuitamente scoperte ; e qualora il Governo ritenga di poter rilasciare a detti istituti o cittadini stranieri parte delle cose scoperte a norma dei due precedenti articoli, esse non potranno venire esportate dal territorio dello Stato, ma dovranno essere mantenute in condizioni da giovare alla pubblica cultura in Italia, qualora siano di quelle di che al primo comma dell’art. 8.

Art. 20.
Per le licenze di scavo concedute anteriormente alla promulgazione della presente legge e per le ricerche archeologiche comunque intraprese a tale epoca dallo Stato, da enti o da privati varranno le norme della legge 12 giugno 1902, n. 185.

Art. 21.
La riproduzione delle cose di cui all’art. 1, che siano di proprietà dello Stato, quando sia di volta in volta permessa, andrà soggetta alle norme e alle condizioni da stabilirsi nel regolamento.

Art. 22.
L’introito della tassa d’ingresso alle gallerie ed ai musei del Regno è destinato interamente a beneficio dei singoli Istituti da cui proviene. Gli Istituti, il cui introito superi ventimila lire, non avranno più alcun [3413] assegno a titolo di dotazione, e il fondo relativo si devolverà ad esclusivo vantaggio degli Istituti che hanno proventi minori.
Le somme rimaste disponibili alla chiusura dell’esercizio finanziario sul capitolo « Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti – Spese da sostenersi con la tassa d’entrata » saranno conservate fra i residui anche se non impegnate, e sul fondo complessivo delle assegnazioni di competenza e dei residui potranno imputarsi tanto le spese di competenza propria dell’esercizio, quanto le spese residue, senza distinzione dell’esercizio cui le spese stesse si riferiscono, purchè pertinenti ai fini della presente legge e di quella del 27 maggio 1875.

Art. 23.
Alla denominazione del capitolo inscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, agli effetti dell’art. 3 della legge 27 giugno 1903, n. 242, con lo stanziamento di L. 300,000, è sostituita la seguente: « Somme da versarsi al conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti per l’acquisto eventuale di cose d’arte e d’antichità ».
In aumento a tale capitolo verranno altresì portate, mediante decreto del ministro del tesoro, le somme corrispondenti ai proventi ottenuti dalla vendita di pubblicazioni ufficiali, fotografie ed altre riproduzioni di cose di antichità e d’arte, dall’applicazione delle tasse, delle pene pecuniarie e delle indennità stabilite dalla presente legge.

Art. 24.
Presso la Cassa depositi e prestiti è aperto un conto corrente fruttifero intestato al Ministero della pubblica istruzione, al quale dovranno affluire :
a) la somma di L. 1,000,000, già versata in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti in virtù dell’art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500 ;
b) gli interessi della rendita consolidata di lire 4,000,000 regolarmente versati alla Cassa stessa, a norma della legge summentovata. Detti interessi verranno riscossi alle scadenze semestrali a cura della Cassa dei depositi e prestiti ;
c) le somme stanziate e da stanziarsi in bilancio come all’art. 23 ;
d) gli interessi da liquidarsi annualmente sul credito del conto corrente ;
e) le somme che da enti morali o da privati vengono destinate ad accrescere il fondo di che al comma c.

Art. 25.
Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di disporre degli interessi di cui al comma b dell’articolo precedente degli interessi delle somme di cui al comma e, al fine di contrarre mutui e costituire rendite vitalizie destinate agli acquisti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 500.
Gli interessi su detti mutui e l’ammontare delle rendite vitalizie non potrà mai superare complessivamente le somme disponibili secondo il comma precedente.

Art. 26.
Col regolamento si determinano le norme con le quali, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, si può procedere a detti acquisti con mutui o costituzione di rendite vitalizie.

Art. 27.
Il Ministero della pubblica istruzione potrà valersi del credito risultante dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per gli eventuali acquisti di cui alla presente legge e a quella del 14 luglio 1907, n. 500, prelevando da esso, mediante appositi decreti, le somme all’uopo occorrenti.
Però dalla somma di L. 1,000,000 versata al conto corrente suddetto, potrà il Ministero della pubblica istruzione prelevare non oltre L. 700,000 nell’esercizio finanziario 1909-910 e L. 300,000 nel 1910-911, con facoltà di valersi negli esercizi successivi delle somme non prelevato precedentemente.

Art. 28.
Le somme prelevate dal conto corrente a norma del precedente articolo verranno versato in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo del bilancio dell’entrata con la denominazione : « Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all’acquisto di cose d’arte e di antichità », e inscritte, mediante decreto del ministro del tesoro, ad apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione con la denominazione: « Acquisto di cose d’arte e di antichità ».
A carico del detto capitolo verrà altresì imputato pel residuo debito il pagamento dell’annua somma di L. 100,000, di cui all’art. 2, comma terzo, della legge 9 giugno 1901, n. 203, concernente l’acquisto del museo Boncompagni-Ludovisi.

Art. 29.
Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 30.
Gli amministratori e gli impiegati degli enti morali, che abbiano trasgredito alle disposizioni dell’art. 2 sono puniti con multa da 200 a 10,000 lire.

Art. 31.
L’omissione della denuncia di cui all’art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell’art. 6 sono punite con multa da 500 a 10,000 lire.

Art. 32.
Senza pregiudizio di quanto si dispone per i casi di cui al successivo articolo, se per effetto della violazione degli articoli 2, 5 e 6 la cosa non si può più rintracciare o è stata esportata dal Regno, il trasgressore dovrà pagare un’indennità equivalente al valore della cosa. L’indennità, nel caso di violazione dell’art. 2, potrà essere devoluta all’ente danneggiato.

Art. 33.
Sarà considerato contrabbando e come tale punito a norma degli articoli 97 a 107, 109 e 110 del testo unico della legge doganale, approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, l’esportazione consumata o tentata delle cose di cui nella presente legge :
a) quando la cosa non sia presentata alla dogana ;
b) quando la cosa sia presentata, ma con falsa dichiarazione o nascosta, o frammista ad oggetti di altro genere, in modo da far presumere il proposito di sottrarla alla licenza di esportazion e al pagamento della tassa relativa.
La cosa sarà inoltre confiscata a favore dello Stato, o, qualora concorra il caso di violazione all’art. 2 della presente legge, dell’ente direttamente danneggiato. Ove non sia più possibile d’impossessarsene, saranno applicabili le disposizioni di cui all’articolo precedente.
La ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal regolamento per l’esecuzione della presente legge.

Art. 34.
Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell’art. 31.
Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un’indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 35.
Le violazioni degli articoli 17 e 18 sono punite con la multa da 1000 a 2000 lire e in caso di danni in tutto o in parto irreparabili si applicherà la disposizione del capoverso dell’articolo precedente.
Le cose rinvenute sono confiscate.

Art. 36.
L’amministratore dell’ente morale che entro il termine di tre mesi, prorogabile a nove, dall’invito direttogli dal Ministero della pubblica istruzione non presenterà l’elenco delle cose di che all’art. 3 o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito nel primo caso con la multa da 200 a 10,000 lire e nel secondo con la multa da 1000 a 10,000 lire.

Art. 37.
Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti quivi menzionati.
Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell’indennità.
Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all’art. 77 del Codice penale.

Art. 38.
Quando nella presente legge si fa richiamo al Consiglio superiore si intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

Art. 39.
Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l’esecuzione della presente legge.
Fino a quando detto regolamento non avrà vigore varranno, agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della presente legge, le notificazioni di pregio fatte a norma della legge 12 giugno 1902, n. 185, e del relativo regolamento.

Art. 40.
Sono abrogate le leggi 12 giugno 1902, n. 185, 27 giugno 1903, n. 242, e 2 luglio 1908, n. 396, e tutte le altre disposizioni in materia, salvo quanto è stabilito con l’art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286, con gli articoli 2 e 3 della legge 14 luglio 1907, n. 500, e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461, e 7 febbraio 1892, n. 31.

Art. 41.
Le tasse di esportazione sono applicate secondo la seguente tabella :

Sulle prime L.  5000 il 5 per cento
Sulle seconde »   5000 il 7      »
Sulle terze »   5000 il 9      »
Sulle quarte »   5000 l’ 11    »

e così di seguito fino a raggiungere con l’intera tassa il 20 per cento del valore della cosa esportata.

Art. 42.
È data facoltà al Governo del Re di coordinare in testo unico questa legge e le altre sulla medesima materia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla o di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addì 20 giugno 1909.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA — CARCANO — ORLANDO,

Visto, Il guardasigilli : ORLANDO.


Notizen

Auch bekannt als Legge Rosadi.


Literaturverweise

Roberto Balzani/ Emilia Campochiaro, Per le antichità e le belle arti: la legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l’Italia giolittiana (=Dibattiti storici in parlamento. Collana dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica), Bologna 2003.

Giuseppe Salituro, Beni culturali e quadri normativi, Soveria Mannelli 2006, 7f.

Thilo Franke, Die Nationalität von Kunstwerken, Berlin 2012, S. 27.