Königreich Italien, 12.06.1902

nach: Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Anno 1902, Numero 149, Roma, Venerdì 27 Giugno, S. 2909-2913.


Il Numero 185 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge :

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D’ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl’immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d’arte.
Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d’arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant’anni.

Art. 2.
Le collezioni di oggetti d’arte e di antichità, i monumenti ed i singoli oggetti d’importanza artistica ed archeologica, appartenenti a Fabbricerie, a Confraternite, ad Enti ecclesiastici di qualsiasi natura, e quelli che adornano chiese e luoghi dipendenti o altri edifici pubblici, sono inalienabili.
Sono altresi inalienabili tanto le collezioni, quanto i singoli oggetti d’arte e di antichità non facienti parte di collezioni, ma compresi fra quelli che nel catalogo di cui all’articolo 23 sono qualificati come di sommo pregio, quando tali collezioni od oggetti appartengano allo Stato, a Comuni, a Provincie o ad altri Enti legalmente riconosciuti, e non compresi fra quelli indicati nel primo comma di questo articolo.

Art. 3.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, inteso il parere della competente Commissione, potrà autorizzare la vendita e la permuta di dette collezioni, o dei singoli oggetti, purché tali alienazioni abbiano luogo da uno ad un altro degli Enti di cui all’articolo precedente, od a favore dello Stato.
Contro il divieto di alienazione è ammesso il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, la quale decide anche in merito.

Art. 4.
Gli oggetti d’arte e di antichità non compresi fra quelli di sommo pregio nei cataloghi di cui all’ articolo 23, nè facienti parte di collezioni, quando appartengono agli Enti di cui all’articolo 2, non potranno alienarsi senza l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Al divieto di detto Ministero si applicherà la disposizione dell’articolo precedente.

Art. 5.
Colui che, come proprietario, o anche a semplice titolo di possesso, sia detentore di un monumento o di un oggetto di antichità o d’arte compreso nel catalogo di cui all’articolo 23, è obbligato a denunciarne subito qualunque contratto di alienazione o mutamento di possesso.
Uguale obbligo potrà essergli imposto dalla notificazione del pregio dell’oggetto o monumento, quando per ragioni d’urgenza il Ministro della Pubblica Istruzione, dietro avviso della competente Commissione, proceda a tale notificazione prima ancora della inscrizione in catalogo.
L’effetto di tale notificazione è temporaneo, e duraturo fino all’inscrizione o meno nel catalogo stesso.
Nell’atto stesso dell’alienazione, il venditore deve rendere edotto il compratore che il monumento o l’oggetto di antichità o d’arte è compreso nel catalogo, ovvero è stata fatta la notificazione, di cui al comma precedente ; e il compratore per effetto di tale notizia resterà vincolato, sotto la sanzione di cui agli articoli 26 e 27, a non disporre del monumento o dell’oggetto che previa denuncia.

Art. 6.
Ove alcuno intenda vendere un monumento, un oggetto d’arte o di antichità di cui nel precedente articolo, il Governo avrà diritto di prelazione a parità di condizioni.
Quando sia stata fotta la denuncia di alienazione, tale diritto deve essere esercitato entro tre mesi dalla denuncia stessa. Questo termine potrà essere prorogato fino a sei mesi, quando per la simultanea offerta di numerose opere di antichità o d’arte il Governo non abbia in pronto tutte le somme necessarie agli acquisti.
Quando tale diritto di prelazione si esercita sopra un oggetto mobile ed in base ad offerta dall’ estero, sia di privati, sia di istituti, il prezzo sarà stabilito deducendo dall’offerta l’ammontare della tassa di esportazione di cui all’articolo 8 della presente legge.

Art. 7.
Il diritto di promuovere l’espropriazione di monumenti immobili spetterà, oltre che agli Enti indicati nell’articolo 83 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. anche a quegli Enti morali legalmente riconosciuti che hanno per fine speciale la conservazione dei monumenti.

Art. 8.
Indipendentemente da quanto è stabilito nelle leggi doganali, l’esportazione di qualunque oggetto d’arte e di antichità, esclusi quelli indicati nel capoverso dell’articolo 1, è soggetta ad una tassa progressiva applicabile sul valore di ogni singolo oggetto, secondo la tabella annessa alla presente legge.
Il valore è stabilito in base alla dichiarazione del proprietario riscontrata con la stima di appositi uffici.
In caso di dissenso fra la dichiarazione e la stima, il prezzo è determinato da una Commissione di periti nominati per una metà dall’esportatore e per l’altra metà dal Ministero dell’istruzione.
Quando si abbia parità di voti, deciderà un arbitro scelto di comune accordo; e ove tale accordo manchi, l’arbitro sarà nominato dal primo presidente della Corte d’appello.
Il Governo avrà il diritto di acquistare l’oggetto, che si vuole esportare, al prezzo come sopra fissato, diminuito della corrispondente tassa di esportazione.
L’acquisto dovrà essere fatto entro due mesi dalla stima definitiva, salvo il caso eccezionale di cui all’articolo 6.

Art. 9.
La tassa d’esportazione non è applicabile agli oggetti d’arte e di antichità importati da paesi stranieri, qualora ciò insulti da certificato autentico secondo le norme da prescriversi nel Regolamento.

Art. 10.
Nei monumenti e negli oggetti d’arte e di antichità contemplati agli articoli 2, 3 e 4, salvo i provvedimenti di comprovata urgenza, non potranno farsi lavori senza l’autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.
Tale consenso è pure necessario per i monumenti di proprietà privata, quando il proprietario intenda eseguirvi lavori i quali modifichino le parti di essi che sono esposte alla pubblica vista.

Art. 11.
É vietato demolire od alterare avanzi monumentali esistenti anche in fondi privati; ma il proprietario avrà diritto di fare esaminare da ufficiali del Governo se l’avanzo monumentale meriti di essere conservato.

Art. 12.
Il Governo ha diritto di eseguire i lavori necessari ad impedire il deterioramento dei monumenti. Nel caso di accertata utilità economica di tali lavori sarà applicabile 1 articolo 1141 del Codice civile.

Art. 13.
Nei Comuni, nei quali esistono monumenti soggetti alle disposizioni della presente legge, potranno essere prescritte, per i casi di nuove costruzioni, ricostruzioni ed alzamenti di edifizi, le distanze e misure necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dalla natura dei monumenti stessi, salvo un compenso equitativo secondo i casi, di cui al Regolamento in esecuzione della presente legge.

Art. 14.
Chiunque voglia intraprendere scavi, per ricerca di antichità, deve farne domanda al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale avrà facoltà di farli sorvegliare e di fare eseguire studi e rilievi; e potrà farne differire l’inizio non però oltre un triennio, od anche sospenderli, quando, per numerose e simultanee domande, non sia possibile vigilare contemporaneamente su tutti gli scavi, ovvero non siano osservate le norme pel buon andamento scientifico degli scavi stessi.
Gli Istituti esteri od i cittadini stranieri che, col consenso del Governo ed alle condizioni da stabilirsi caso per caso, intraprenderanno scavi archeologici, dovranno cedere gratuitamente ad una pubblica collezione del Regno gli oggetti rinvenuti.
In tutti gli altri casi, il Governo avrà diritto alla quarta parte degli oggetti scoperti o al valore equivalente.
Le modalità per. l’esercizio di questo diritto saranno indicate nel Regolamento per l’esecuzione della presente legge.

Art. 15.
L’intraprenditore di uno scavo deve dare immediata denunzia della scoperta di qualunque monumento od oggetto d’arte o d’antichità. Lo stesso obbligo incombe al fortuito scopritore.
L’uno e l’altro devono provvedere alla conservazione dei monumenti scoperti, e lasciarli intatti sino a quando non siano visitati dalle Autorità competenti. Il Governo ha l’obbligo di farli visitare e studiare entro brevissimo termine.
Nei casi di scoperte di monumenti, o di oggetti d’arte antica, avvenute negli scavi di qualunque natura, le Autorità governativo potranno prendere tutti i provvedimenti di tutela e di precauzione che riputeranno necessari, o utili per assicurarne la conservazione ed impedirne il trafugamento o la dispersione.

Art. 16.
Per ragioni di pubblica utilità scientifica, il Governo potrà eseguire scavi nei fondi altrui. Il proprietario avrà diritto a compenso pel lucro mancato e pel danno che da tali scavi gli fosse pervenuto.
La pubblica utilità dello scavo viene dichiarata con decreto del Ministro di Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio di Stato. Il compenso, ove non possa stabilirsi amichevolmente, sarà determinato con le norme indicate dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in quanto esse sieno applicabili.
Degli oggetti scoperti nello scavo o del loro equivalente in denaro, un quarto spetterà al proprietario del fondo e il rimanente al Governo.

Art. 17.
Quando vengono scoperti ruderi o monumenti di tale importanza che il generale interesse richieda che essi siano conservati e ne sia reso possibile l’accesso al pubblico, il Governo potrà espropriare definitivamente il suolo nel quale i ruderi o i monumenti si trovano, e quello necessario per ampliare lo scavo e per costruire una strada di accesso.
La dichiarazione di pubblica utilità di tale espropriazione, previo parere della Commissione competente, è fatta con decreto Reale, sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, nel modo indicato dall’articolo 12 della leggo 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 18.
Il Ministro della Pubblica Istruzione, previo il parere di speciali e competenti Commissioni e con le cautele da determinarsi nel Regolamento, è autorizzato à fare cambi con musei stranieri e a vendere duplicati di oggetti di antichità o d’arte, i quali non abbiano interesse per le collezioni dello Stato.
Ha eziandio facoltà di porre in vendita le pubblicazioni ufficiali relative a collezioni o a monumenti.

Art. 19.
La riproduzione dei monumenti e degli oggetti d’arte e di antichità di proprietà governativa sarà permessa con le norme e alle condizioni da stabilirsi nel Regolamento e verso il pagamento di un adeguato compenso.

Art. 20.
Oltre ai fondi annuali che saranno stanziati nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per provvedere ad acquisti di opere di notevole importanza archeologica o artistica, e alle spese necessarie per la loro conservazione, sarà inscritta allo scopo medesimo, in apposito capitolo del bilancio stesso, una somma corrispondente al complessivo ammontare degli introiti che nell’esercizio finanziario antecedente si siano ottenuti dalle vendite di cui all’articolo 18, dall’applicazione delle tasse, pene pecuniarie e indennità stabilite nella presente legge, e dagli eventuali proventi di cui agli articoli 14, 16 e 19.

Art. 21.
La somma, che ai termini dell’articolo 5 della legge 27 maggio 1875 viena annualmente inscritta nel bilancio della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, sarà divisa in due parti, l’una delle quali rimarrà destinata agli scopi di cui nell’articolo stesso, e l’altra, costituita in un unico fondo, sarà devoluta ed acquisti di oggetti di antichità o d’arte, i quali verranno assegnati a musei o gallerie di quella regione cui appartengono per riguardi storici o artistici, o anche a musei e gallerie di altre regioni, quando questi siano mancanti di oggetti dovuti al medesimo autore o alla stessa scuola. Questa seconda parte corrisponderà alla metà dei proventi ottenuti nel precedente esercizio finanziario con le tasse d’ingresso ai musei ed alle gallerie del Regno

Art. 22.
Con le somme di cui agli articoli 20 e 21 Governo è autorizzato a fare acquisti, senza obbligo di speciali disegni di legge, qualunque sia l’ammontare della spesa per ciascun acquisto.
Le somme, che sui fondi anzidetti rimanessero disponibili alla fine dell’anno finanziario, saranno riportate integralmente nel bilancio dell’esercizio successivo, in aumento della competenza dei corrispondenti capitoli.

Art. 23.
Il Ministero della Pubblica Istruzione, con le norme che saranno indicate nel Regolamento, procederà alla formazione dei cataloghi dei monumenti e degli oggetti d’arte e di antichità.
I cataloghi stessi saranno divisi in due parti, l’una delle quali comprenderà i monumenti e gli oggetti d’arte e di antichità spettanti ad Enti morali, e l’altra i monumenti e gli oggetti d’arte e di antichità di proprietà privata che sieno inscritti in catalogo o per denuncia privata o d’ufficio. Nel catalogo dei monumenti e oggetti d’arte e di antichità di proprietà degli Enti morali sa-ranno espressamente indicati quei monumenti e quegli oggetti, i quali per la somma loro importanza non sono alienabili ai privati, secondo la disposizione dell’articolo 3.
I sindaci, i presidenti delle Deputazioni provinciali, i parroci, i rettori di chiese, ed in genere tutti gli amministratori di Enti morali, presenteranno al Ministero della Pubblica Istruzione, secondo le norme che saranno sancite nel Regolamento, l’elenco dei monumenti immobili e degli oggetti d’arte e di antichità di spettanza dell’Ente morale da loro amministrato.
L’inscrizione d’ufficio nel catalogo di oggetti d’arte o di antichità di proprietà privata, si limiterà agli oggetti d’arte o d’antichità di sommo pregio, la cui esportazione dal Regno costituisca un danno grave per il patrimonio artistico e per la storia.

Art. 24.
II Ministero della Pubblica Istruzione, entro un mese dalla inscrizione in catalogo di un oggetto d’arte o di antichità di proprietà privata, ne darà partecipazione al proprietario stesso agli effetti dell’articolo 5 della presente legge.

Art. 25.
Le alienazioni fatte in onta al divieto di cui agli articoli 2 e 3 sono nulle di pieno diritto.
Gl’impiegati governativi, provinciali e comunali e gli amministratori degli Enti morali di qualsiasi specie, che abbiano contravvenuto, sono puniti con multa da lire 50 a lire 10,000.
Le medesime disposizioni si applicano alle violazioni dell’articolo 4, meno quanto riguarda la nullità della vendita.
La multa viene pure applicata al compratore, ove sia a sua conoscenza che il monumento o l’oggetto d’arte o di antichità è compreso fra quelli di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Art. 26.
L’omissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 5, è punita con la multa da lire 500 a lire 10,000.

Art. 27.
Se per effetto della violazione degli articoli 2, 3, 4 o 5, l’oggetto di antichità o d’arte non si può più rintracciare, o è stato esportato dal Regno, o, nel caso dell’articolo 4, è passato in proprietà privata, alle dette pene si aggiunge un’indennità equivalente al valore dell’oggetto.
Nel caso di cui all’ultimo capoverso dell’articolo 25, il compratore sarà solidale col venditore per il pagamento dell’indennità.

Art. 28.
Per l’esportazione clandestina di opere d’antichità o d’arte sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo IX del testo unico della legge doganale, approvato col R. decreto 22 gennaio 1896, n. 20. Però la confisca seguirà a favore dello Stato, e la ripartizione delle multe sarà fatta nel modo che verrà stabilito dal Regolamento in esecuzione della presente legge.

Art. 29.
Alle violazioni degli articoli 10 e 11 sono applicabili le multe indicate nell’articolo 26.
Se il danno è in tutto o in parte irreparabile, il contravventore dovrà pagare una indennità equivalente al valore del monumento o dell’oggetto d’arte e di antichità perduto o alla diminuzione del valore.

Art. 30.
Le contravvenzioni agli articoli 14 e 15 sono punite con la multa da lire 100 a lire 2000, e, in caso di danni in tutto o in parte irreparabili, si applicherà la disposizione del capoverso dell’articolo precedente.

Art. 31.
L’amministratore dell’Ente morale, che, entro sei mesi dall’invito direttogli dal Ministero della Pubblica Istruzione, non presenterà l’elenco dei monumenti e degli oggetti d’arte e di antichità di spettanza dell’Ente morale da lui amministrato, secondo quanto è prescritto all’articolo 23, o presenterà una denuncia dolosamente inesatta, sarà punito con la multa da lire 50 a lire 10,000.

Art. 32.
Ai codici, agli antichi manoscritti, agli incunabuli, alle stampe ed incisioni rare e di pregio, alle collezioni numismatiche di spettanza degli Enti contemplati negli articoli 2 e 3 sono applicabili le disposizioni degli articoli stessi e quelle degli articoli 25, 27, 31 e del secondo capoverso dell’articolo 23.
Ove tali oggetti appartengano a privati, il Governo, per quelli di notorio gran pregio, che abbiano valore esclusivamente storico od artistico, potrà diffidare il proprietario a non disporne che ai termini dell’articolo 5 e sotto le sanzioni di cui agli articoli 26 e 27, e salvo al Governo il diritto di prelazione in conformità di quanto è disposto all’articolo 6. Saranno pure applicabili in tali casi gli articoli 8 e 28.

Art. 33.
Nel caso di non eseguito pagamento delle multe stabilite nella presente legge, si applicheranno le disposizioni dell’articolo 19 del Codice penale.

Art. 34.
Le prescrizioni e sanzioni penali della presente leggo non saranno applicabili alle copie, riproduzioni od imitazioni degli oggetti d’arto o d’antichità in essa contemplati.

Art. 35.
Sono abrogate dal giorno della pubblicazione della presente legge, tutte le disposizioni in materia vigenti nelle diverse parti del Regno, salvo quanto è disposto nell’articolo 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2a), e nelle leggi 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3a), e 7 febbraio 1892, n. 31.
Dalla pubblicazione della legge restano in. vigore per un anno, entro il quale termine dev’essere compilato il catalogo, le disposizioni restrittive delle leggi esistenti relative all’esportazione degli oggetti d’arte o di antichità.

Art. 36.
Con Regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l’esecuzione della presente legge.
Col Regolamento medesimo potranno istituirsi, in aggiunta di quelle già esistenti, speciali Commissioni e Uffici per dare pareri sulle materie di cui nella presente legge, e per provvedere all’esecuzione di essa.

Art. 37.
Le tasse d’esportazione preesistenti sono abolite, e sono surrogate da quelle indicate nella seguente tabella:

Tabella per la tassa d’esportazione

Sulle prime L.  5000 il 5 per cento
»       seconde »   5000 il 7      »
»       terze »   5000 il 9      »
»       quarte »   5000 l’ 11    »

e così di seguito fino a raggiungere con l’intera tassa il 20 per cento del valore dell’oggetto.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 giugno 1902.
VITTORIO EMANUELE.

N. NASI.
Visto, Il Guardasigilli : Cocco-Ortu.


Notizen

Auch bekannt als Legge Nasi.


Literaturverweise

Roberto Balzani/ Emilia Campochiaro, Per le antichità e le belle arti: la legge n. 364 del 20 giugno 1909 e l’Italia giolittiana (=Dibattiti storici in parlamento. Collana dell’Archivio Storico del Senato della Repubblica), Bologna 2003, S. 39-47.

Thilo Franke, Die Nationalität von Kunstwerken, Berlin 2012, S. 39.

Giuseppe Salituro, Beni culturali e quadri normativi, Soveria Mannelli 2006, S. 8.