Kirchenstaat, 07.04.1820

nach: Collezione di Pubbliche Disposizioni Emanate in Seguito del Moto Proprio di N. S. Papa Pio Settimo in Data De’ 6. Luglio 1816. Sulla Organizzazzione Dell’Amministrazione Pubblica Tomo IV, Rom 1820, S. 3-14.


Editto dell’Em̃o , e Rm̃o Sig. Cardinal Pacca Camerlengo di S. Chiesa sopra le Antichità , e gli Scavi , pubblicato li 7. Aprile 1820 

BARTOLOMEO per la Misericordia di Dio Vescovo di Frascati CARD. PACCA della S. R. C. Camerlengo.

Gli antichi Monumenti hanno reso e renderanno sempre illustre, ammirabile, ed unica quest’alma Città di Roma. La riunione preziosa nel suo seno di sì auguste reliquie delle vetuste Arti, la gelosa cura di quelle che esistono, e che novellamente si dissotterrano, le vigili severe provvidenze, perché non si degradino, o si trasportino altrove lontane, sono i costanti e principali motivi, che attraggono gli Stranieri ad ammirarle, invitano la erudita curiosità degli Antiquarj ad istituirne dotti confronti, ed infiammano la nobile emulazione di tanti Artisti, che d’ogni parte d’Europa quivi concorrono per farle scopo e modello de’ loro studj. Di ciò persuasi i Sommi Pontefici promulgarono savissime Leggi, che impedissero il trasporto di qualunque prezioso Oggetto antico fuori di Roma e dello Stato Ecclesiastico, e dettarono norme e discipline rigorose a regolamento degli Scavi di Antichità, e pel ritrovamento qualunque di Monumenti d’Arte. Ma la dimenticanza di queste Leggi, e la trascurata osservanza delle medesime depauperarono Roma di molti insigni Monumenti. Quindi la Santità di Nostro Signore, felicemente Regnante, sommo proteggitore e vindice degli antichi Monumenti, alla cui conservazione e riparazione le sue cure clementemente e possibilmente rivolse in ogni tempo, desiderando porre un termine a tanti abusi e a tante perdite, con Suo Sovrano Chirografo del l° Ottobre 1802 richiamò in pieno vigore le quasi annullate e già deluse disposizioni Legislative; dichiarò con saggia Munificenza, che si acquistassero gli Oggetti d’Arte, che fossero di maggior pregio ad arricchire i Suoi Musei, e de’ quali ne rimanesse proibita l’estrazione come si è eseguito, e provvide insieme puranco per l’avvenire all’acquisto dei medesimi Oggetti, che meritevoli di considerazione si rinvenissero negli Scavi, o che esistessero presso i Privati.

Ma quelle stesse passate vicende, che fecero temporaneamente perdere a Roma molti e molto stimabili e preziosi Capi d’Opera per Arte, per Antichità e per Erudizione, de’ quali per un tratto di rettitudine, che ha fatto tanto onore ai Sovrani, dai quali è proceduto, fu avventurosamente ristorata, fecero del pari obliare le medesime più recenti prescrizioni Sovrane; per le quali cose Sua Beatitudine, intenta sempre alla speciale protezione delle Belle Arti, ci ha comandato coll’Oracolo della sua viva Voce di rinnovare, aggiungere e promulgare tutti quei Regolamenti, che tender possano a questo lodevole scopo, derogando alle passate Costituzioni, che vi si opponessero, e richiamandole in pieno vigore per il rimanente; poiché mentre a larga mano diffonde i suoi favori, non vuole che restino dimenticati que’ necessarj riguardi ed ordinazioni, che col ricordato Suo Sovrano Chirografo non ha guari ordinò, e che tante Leggi Pontificie, e degli antichi Imperatori, aveano in ogni tempo decretato e stabilito. In adempimento pertanto dei Voleri di Sua Santità, e per l’Autorità del Nostro Officio di Camerlengato, al quale privativamente appartiene la cura degli antichi Monumenti, e la protezione delle Arti, ordiniamo e comandiamo.

1. La Commissione di Belle Arti consultivamente stabilita da Noi per l’acquisto dei Monumenti d’Arte e d’Antichità ad ornamento dei Pontificj Musei, che testimonianze tanto rispettabili ci ha dato del più lodevole zelo, ed amore per le Arti stesse e per la Patria, rimane con Sovrana sanzione confermata ed ampliata, sempre però in via consultiva, e come il Consiglio permanente del Camerlengato in tutto quello, che concerne gli oggetti contemplati nella presente Legge.

2. Questa Commissione sarà composta dei seguenti Soggetti, Monsignor Uditore del Camerlengato pro tempore, Presidente; l’Ispettor Generale delle Belle Arti; l’Ispettore delle Pitture Pubbliche in Roma; il Commissario delle Antichità; il Direttore del Museo Vaticano; il primo Professore di Scultura dell’Accademia di S. Luca; uno dei Professori d’Architettura della medesima Accademia; e l’attuale Segretario della Commissione, successivamente al quale disimpegnerà stabilmente le di lui attribuzioni il Segretario Generale dei Musei.

3. Secondo il Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, ha benignamente decretato e vuole Sua Santità, che Noi in figura di Supremo, ed indipendente Magistrato, abbiamo un’assoluta giurisdizione, vigilanza, e presidenza sopra le Antichità Sacre e Profane, sopra le Belle Arti, e quei che le professano, sopra gli Oggetti delle medesime non solo in Roma, ma anche nello Stato Ecclesiastico, e sopra le Chiese, Accademie non addette a Nazioni Estere, ed altre Società relative alle stesse Arti, niente affatto eccettuato, e con piena indipendenza da qualunque Persona ornata di qualsivoglia dignità anche Cardinalizia, e fornita di qualsiasi giurisdizione e privilegio. E’ nostra intenzione poi, che la nominata Commissione sotto la piena Nostra dipendenza ed ordini seco Noi concorra alla esecuzione della presente Legge, e ci coadjuvi non meno in tutte le individuate attribuzioni, e più specialmente ancora nella ristaurazione e conservazione dei publici Monumenti di Antichità, e d’Arte, che ci sono dalle Apostoliche Costituzioni, e più particolarmente da Sua Beatitudine confidati.

4. Le Autorità singolari, a Noi subordinate, o deputate in qualunque ingerenza delle Belle Arti, ed alla conservazione, cura e vigilanza delle antiche cose, od alla esecuzione di qualsivoglia parte della presente Legge, non potranno d’oggi innanzi prendere alcuna disposizione o relativa provvidenza, se non vi sia la Nostra approvazione sul parere della Commissione, rimanendo revocata dalla stessa Santità Sua alle suddette Autorità singolari qualunque facoltà e privilegio, che potesse fare in contrario a questa determinazione.
Ogni contravvenzione sarà onninamente punita colla remozione dai rispettivi impieghi.

5. Nelle Province dei Pontificj Dominj gli Emi Cardinali Legati, e i Prelati Delegati formeranno rispettivamente sotto la loro, e Nostra immediata dipendenza una Commissione ausiliaria a quella di Roma, composta di due probi ed esperti Professori, o di due Soggetti delle medesime assai intelligenti, i quali unitamente al Segretario Generale della Legazione o Delegazione invigileranno all’adempimento della presente Legge, conferendo con Noi per mezzo degli Emi Cardinali Legati o Prelati Delegati, in pari modo che la Commissione di Roma, sopra tutte le materie contemplate nella presente Legge.
Nella Legazione però di Bologna e nella Delegazione di Perugia, le rispettive Accademie di Belle Arti, che ivi si trovano tanto lodevolmente istituite, presenteranno degli Accademici di merito, fra i quali saranno scelti e nominati i Componenti le rispettive Commissioni ausiliarie, secondo il metodo stabilito per le altre Provincie, e cogli stessi regolamenti e dipendenza.

6. La Nostra Commissione principale in Roma, e le ausiliarie nello Stato verranno regolate da particolari istruzioni e discipline, che saranno ad esse comunicate.

7. Qualunque Superiore, Amministratore, e Rettore, o che abbia comunque direzione di publici Stabilimenti, e Locali tanto Ecclesiastici, che Secolari, comprese le Chiese, Oratorj, e Conventi, ove si conservano raccolte di Statue e di Pitture, Musei di Antichità sacre e profane, e anche uno o più Oggetti preziosi di Belle Arti in Roma e nello Stato, niuna persona eccettuata, sebbene privilegiata e privilegiatissima dovranno presentare una esattissima, e distinta Nota degli Articoli sopra espressi in duplo sottoscritta, con distinzione di cadaun pezzo, assegnando il termine di un mese in Roma, presso l’Ufficio dell’infrascritto Segretario e Cancelliere della Rev. Camera Apostolica, e nello Stato presso la Segreteria Generale della Legazione, o Delegazione entro il termine due Mesi da computarsi dalla publicazione del presente; e queste assegne saranno ricevute gratuitamente. Una di tali Note rimarrà sempre nel suddetto Ufficio e Segretarie Generali diligentemente conservata, e l’altra confrontata coll’Originale dalla Commissione di Roma, o dalle Commissioni ausiliarie delle Provincie, sarà senza spesa alcuna restituita al Proprietario, ambedue corredate di quelle avvertenze e considerazioni, che si reputerà espediente di farvi.
Dalle Provincie innoltre si dovrà rimettere a Noi anche una terza Copia legale di queste Note, per conservarsi nel suddetto Ufficio di Camera.
Chiunque non darà nel termine stabilito questa descrizione o la darà mancante, od inesatta, sarà condannato ad un’ammenda di Scudi Cento per ciaschedun’Oggetto non assegnato, alla qual pena soggiacerà del proprio.

8. I medesimi Superiori, Amministratori ec. saranno tenuti di renderci consapevoli della prima intenzione, che avessero di alienare in tutto o in parte gli Oggetti, che abbiano meritato le avvertenze e le considerazioni della Commissione di Roma, o delle Commissioni ausiliarie delle Provincie secondo le disposizioni del precedente Articolo, e ciò ancora nel caso che gli Oggetti medesimi avessero a mutar Proprietario per titolo anche diverso dalla vendita, esibendone Nota nelle forme ivi ordinate.
Le contravvenzioni saranno punite con un’ammenda, non minore della metà del valore degli Oggetti disposti senza le volute cautele a carico dei suddetti Superiori, Amministratori etc.

9. Le Commissioni prenderanno cura diligente di visitare generalmente presso qualunque Proprietario e Possessore gli Oggetti di Antichità, e ritrovandone di singolare e famoso pregio per l’Arte o per l’Erudizione, dovranno di essi dare a Noi una speciale descrizione, ad effetto di vincolare i Proprietarj e Possessori suddetti a non poter disporre di tali Oggetti, che nell’Interno dello Stato, e con Nostra Licenza, anche per averne ragione di acquisto per conto del Governo, e rimanendo innoltre sempre obbligati nel caso di alienazione tanto il Venditore che il Compratore, a denunciare l’atto dell’alienazione stessa, sotto pena della perdita degli Oggetti per qualunque mancanza.

10. Tutte le volte che crederemo opportuno, ci riserbiamo di destinare delle Persone di Nostra particolare fiducia per verificare, se si conservino presso i Possessori gli Oggetti assegnati, o se siane stato fatto uso a norma della presente Legge.

11. Sarà permessa la vendita ed il commercio degli Oggetti di Antichità e d’Arte, non contemplati nelI’Art. 7, liberamente se seguirà entro quest’alma Città di Roma.

12. Qualunque Articolo e Oggetto di Belle Arti, che voglia estrarsi dalle Provincie dello Stato per l’Estero, o da quest’alma Città di Roma per le Provincie o per l’Estero, sarà sottomesso alle più rigorose ispezioni, riserbata solamente a Noi la facoltà di permetterne la relativa estrazione, e annullando conseguentemente per espresso comando di Sua Santità ogni ordinazione, abuso, e consuetudine in contrario.

13. La Nostra Commissione in Roma e le Commissioni ausiliarie nelle Provincie, saranno da Noi incaricate di visitare gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte, e per Erudizione, de’ quali, si richiegga l’estrazione.
Dopo che le Commissioni avranno separatamente esaminati questi Oggetti, si uniranno, ed a voti segreti consultivamente delibereranno sul merito degli Oggetti stessi.

14. Se i medesimi non si riconosceranno necessarj o di sommo riguardo per il Governo, ne sarà permessa l’esportazione all’Estero, mediante pagamento di Dazio del 20 per cento.

15. Gli Assessori della Scultura e della Pittura sotto la Nostra dipendenza e del Commissario delle Antichità continueranno in Roma a fare le stime degli Oggetti d’Arte da estrarsi all’Estero, per regolare il pagamento del Dazio stabilito, avvertendo, come per lo passato, di non comprendere giammai i moderni restauri, poiché essendo questi una industria dei moderni Artefici, non vogliamo che ne risentano aggravio.

16. Per le estrazioni da Noi permesse alle Dogane di confine delle Provincie, gli Stimatori Doganali continueranno le stime collo stesso metodo prescritto agli Assessori della Pittura e della Scultura.

17. I Marmi scolpiti da Autori non viventi appartenenti al decadimento ed al risorgimento della Scultura dovranno essere soggetti alle medesime Leggi che le Antichità, e quante volte abbiano qualche singolar merito per la storia delle Arti, dovranno prendersi in pari considerazione, che le cose antiche.

18. Vogliamo ancora che oltre le antiche Sculture, s’intendano compresi nella presente Legge i Massi ragguardevoli dei Marmi di pregio, quando specialmente si distinguessero per la Mole, o presentassero un antico lavoro.

19. Gli Oggetti contemplati nei precedenti Articoli 17 e 18 saranno gravati del medesimo Dazio dei Monumenti antichi nel caso di permessa estrazione.

20. Non dovendosi poi trascurare le Pitture e i Musaici antichi, ordiniamo, che i Quadri di Scuole Classiche, le Tavole, le Tele ed i Musaici, che possono illustrare il decadimento, il risorgimento, e la Storia delle Arti, siano sottoposti alle medesime discipline ed allo stesso Dazio che le Sculture antiche.

21. Quantunque ad incoraggiare le Belle Arti si osservi costantemente, che ogni Artefice possa liberamente far trasportare fuori dello Stato le sue Opere senza Dazio alcuno; pure volendo Noi, che non si confondano le Opere moderne con le antiche sottoposte a Dazio di estrazione, comandiamo che ancor esse siano assoggettate alla Visita del Commissario delle Antichità e degli Assessori rispettivi della Scultura e della Pittura, e munite non meno della Nostra licenza, sotto pena della perdita delle divisate Opere.

22. Gli Oggetti preziosi per Antichità, per Arte o per Erudizione saranno introdotti dall’Estero nei Dominj Pontificj, e dalle Provincie dello Stato Ecclesiastico nell’alma Città di Roma senza pagamento alcuno di Dazio, fermi per altro nel rimanente i Regolamenti Doganali per la verificazione e movimento di questi medesimi Oggetti.

23. Tutto quello che sarà stato giudicato di sommo riguardo sia per l’Arte, sia per l’Erudizione, dalla Commissione di Belle Arti in Roma, o dalle Commissioni ausiliarie delle Provincie nelle ispezioni eseguite per domandata estrazione all’Estero, rimarrà sempre vincolato col denegato permesso relativo a non poterne disporre, che nei modi, e termini e sotto le pene comminate all’Art. 9.

24. Nel caso di vendita forzata ordinata dai Tribunali, e col mezzo della subasta, e delibera relativamente ad Oggetti di Antichità di ragguardevole merito per l’Arte o per l’Erudizione, o per rarità e mole di Marmi, incomberà ai Ministri delle Depositarie publiche de’ Pegni di darne conveniente denuncia a Noi, e rispettivamente alla Nostra Commissione in Roma ed alle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, sotto pena di essere responsabili del valore degli Oggetti venduti senza questa cautela.

25. Ad animare viemaggiormente gli Amatori, e Ricercatori delle antiche cose in questo Suolo sacro alle Arti, in cui si rinvengono giornalmente preziosi Monumenti, Sua Beatitudine ha risoluto di largheggiare ancora sulle Leggi concernenti le Escavazioni, determinando Noi i Regolamenti da osservarsi invariabilmente e rigorosamente nelle medesime Escavazioni. Per tale effetto non potrà d’ogg’innanzi aprirsi Scavamento di sorta alcuna per ritrovare Antichità, e Tesori nascosti anche da persone privilegiate e privilegiatissime, e meritevoli di particolare menzione, sia ne’ suoi Fondi, che negli altrui, senza il Nostro speciale permesso sotto pena di Scudi Duecento, e 1a perdita degli Oggetti rinvenuti.

26. Coloro che hanno ottenuto finora le licenze di scavare, le quali non siano scadute di termine, dovranno denunciarle entro il Mese dalla pubblicazione del presente presso l’infrascritto Segretario, e Cancelliere della R. Camera, che le riceverà gratuitamente, e dovranno i medesimi rigorosamente conformarsi a queste Nostre ordinazioni, se vogliono continuare gli Scavi; altrimenti facendo saranno giudicati come privi di qualunque licenza, e come tali puniti.

27. Il permesso di scavare sarà accordato solamente a coloro, che giustificheranno la proprietà del Fondo, o la licenza del Proprietario.

28. Il Governo non prenderà parte delle condizioni, che si combineranno fra il Proprietario del Fondo, e l’Intraprendente, ma questi ci sarà strettamente responsabile della esecuzione della Legge.

29. Gl’Intraprendenti dichiareranno la situazione precisa del Suolo, nel quale si propongono di stabilire lo scavamento.

30. Successivamente a questa istanza Noi faremo eseguire una Visita sopra luogo per tutte le ispezioni necessarie, e concorrendo gli estremi voluti per tali operazioni, sul parere della Nostra Commissione in Roma, e delle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, accorderemo il richiesto permesso colle seguenti condizioni.

31. Saranno determinate le distanze, nelle quali potranno aprirsi gli Scavamenti, lungi dalle Publiche Vie, dagli Edificj, e dalle Case abitate, Mura Urbane, e Castellane, dagli Acquedotti, come pure daiRuderi di antichi Monumenti, e dai Cemeterj Cristiani.

32. Ci riserbiamo sempre la facoltà di ordinare la chiusura degli Scavamenti, quante volte compromettano la sicurezza publica, e la salubrità dell’Aria.

33. Gl’ Intraprendenti degli Scavamenti saranno obligati di esibire in cadauna Settimana nella Nostra Segretaria del Camerlengato, e presso le Segretarie delle Legazioni e Delegazioni nelle Provincie la dichiarazione degli Oggetti qualunque, che saranno stati ritrovati, con descrizione esatta, e diligente secondo le Note prescritte all’Articolo 7, o ancor più frequentemente, se lo esigesse il merito dei Monumenti, sotto pena della perdita degli Oggetti stessi, e di Scudi Cinquanta per cadaun’ Oggetto.

34. Innanzi che gli Oggetti ritrovati negli Scavamenti siano stati visitati dalla Commissione di Belle Arti in Roma, e dalle Commissioni ausiliarie nelle Provincie, e sia stato pronunciato da Noi, se possano servire al Governo per il loro insigne pregio sia d’Arte, sia d’Erudizione, o per rarità e mole di Marmi non ardisca alcuno metterli in Commercio, o farvi il minimo ritocco o ristauro sia in Marmo sia in Stucco, denunciandoli, e ritenendoli per il detto termine nello stato, come suol dirsi vergine, affinché possano essere in tal modo visitati.

35. Se gli Oggetti siano stati posti in Commercio innanzi il termine stabilito, cadranno in commissum, oltre l’ammenda di Scudi Cento per cadaun’ Oggetto.

36. Se siano stati poi gli Oggetti ritoccati, e restaurati solamente, il Contravventore soggiacerà alla pena di Scudi Duecento, e nel caso di acquisto per i Pontificj Musei, sarà assoggettato ancora alla qualunque perdita di spesa occorsa per il restauro.

37. Volendo i Proprietarj ritenere per proprio uso, ed ornamento gli Oggetti ritrovati negli Scavamenti, e prescelti in servizio del Governo, ciò loro sarà permesso a condizione, che venendo poi nella determinazione di alienarli debbano notificarlo a Noi, come pur si prescrisse nell’Articolo 8 [sic!] per gli Oggetti già esistenti, onde si possa procedere all’acquisto dei medesimi, dichiarando però che si avrà riguardo solamente al merito dello antico dei Monumenti, non computati i ritocchi o restauri fatti dopo la prima ispezione della Commissione all’atto del ritrovamento.

38. L’Art. 9 dovrà sotto le medesime pene osservarsi anche per gli Oggetti trovati negli Scavamenti.

39. Sarà denunciato nella dichiarazione, e descrizione ordinata nell’Art. 33, il ritrovamento sotterra d’ogni antico Fabbricato, onde prendere sul medesimo le disposizioni opportune per misurarlo, e ricavarne il disegno.
La contravvenzione al presente Articolo sarà punita con un’ammenda di Scudi Cinquanta.

40. Non potranno rompersi Muri, Pavimenti, Volte ed ogni altra cosa relativa agli antichi Edificj senza il Nostro necessario permesso; né sarà accordato di demolire questi avvanzi benché sotterra, che saranno giudicati interessanti; che anzi si procurerà trarne memoria, e indicarli nella miglior maniera, quando non possano rimanere scoperti.

41. E’ vietato di rimuovere dal luogo, ove si trovano, le Iscrizioni esistenti negli antichi Ruderi.

42. In pari modo non potranno in conto alcuno distruggersi gli avvanzi di Camere Sepolcrali, di Bagni od altro, di cui possa interessare la conservazione, né togliere i Marmi, distaccare gli Stucchi, segare le Pitture, in special guisa se questi Monumenti esistano in luoghi chiusi, nei quali il Proprietario possa essere responsabile della custodia.
Non sarà ammessa alcuna modificazione su questo particolare, senza la Nostra speciale annuenza.

43. Qualunque contravvenzione sarà punita colla perdita degli Oggetti e colla refezione dei danni.

44. I Proprietarj dei Fondi, in cui si troveranno, od esistessero Monumenti antichi, non potranno guastarli, o destinarli ad usi vili ed indegni, né potranno fare intorno agli stessi Monumenti lavori o fossi, e addossare Terreno od altro, che possa recare danno ai medesimi.
In caso di contravvenzione saranno costretti a riparare a proprie spese tutti i danni cagionati nei medesimi Monumenti, oltre la detenzione di un Anno.

45. I medesimi Proprietarj vedendo deperire questi Monumenti, dovranno passarne presso la Segreteria del Camerlengato, e presso le Segretarie Generali delle Legazioni, e Delegazioni nelle Provincie la relativa denuncia, onde prendere intorno ad essi le opportune provvidenze. Colui che mancasse a questa disposizione, sarà obligato a tutte le possibili riparazioni nel momento, ed a qualunque spesa, che si dovesse incontrare per quest’oggetto.

46. Riconoscendosi meritevole di particolare riguardo, e conservazione il Monumento scoperto, sarà nostra cura indennizzare il Proprietario della perdita del suolo, facendovi costruire a publiche spese ciò che sarà necessario alla conservazione stessa del Monumento ed a renderlo accessibile.

47. Coloro che scopriranno per caso gli Oggetti d’Arte, e d’Antichità non potranno distrarli, e saranno sottoposti alle presenti generali disposizioni, e a quelle ordinate dal Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802.

48. In pari modo lo saranno quelli, che trovano Antichità facendo Scassati, Fondamenti od altro, ed in particolar guisa i Cavatori di Puzzolana, e i Lavoratori delle pubbliche Strade.

49. Tutti gli Oggetti di Arte di Marmo bianco, o colorato, che si rinverranno negli Scavamenti, debbono considerarsi di proprietà dello Scavatore o Intraprendente, quando egli sia il Padrone del Fondo, o altrimenti dell’Inventore secondo le condizioni convenute col Padrone del Fondo, escluse le Miniere, e i Tesori, sopra i quali restano fermi i diritti Fiscali secondo le Leggi.

50. Nel caso fortuito l’Inventore dovrà avere la metà del ritrovato, cedendo l’altra a vantaggio del Padrone del Fondo.
L’Inventore salariato o giornaliero trova pel suo Padrone, cui incombe la piena osservanza dei Regolamenti.
L’Inventore che non adempie alle presenti disposizioni, perde ogni diritto.

51. Qualunque Cavatore di Puzzolana, sebbene munito della autorizzazione della Presidenza delle Strade, non potrà intraprendere il lavoro, se non abbia denunciato a Noi il luogo dello Scavamento sotto pena di Scudi Venti in caso di contravvenzione.

52. Richiamando in vigore la Costituzione della Sa: Mem: di Sisto IV. e l’Art. 9 del Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, rigorosamente proibiamo di togliere dalle Chiese publiche, e Fabbriche annesse, compresi anche i semplici Oratorj, i Marmi antichi scolpiti o lisci di qualunque sorta, e Pitture, Iscrizioni, Mosaici, Urne, Terre Cotte, ed altri Ornamenti, o Monumenti esposti alla publica vista, o ascosi e sepolti, ricordando che Sua Santità nel medesimo Chirografo, per fare avere pieno effetto a questa proibizione, ha tolto ai Rettori o Amministratori delle sudette Chiese e Fabbriche annesse, ed Oratorj, di qualunque grado e dignità e di qualunque privilegio muniti, compresi anche i Rmi Cardinali Titolari e Protettori, e i Patroni o Laici o Ecclesiastici, le Congregazioni de’ Vescovi e Regolari, del Concilio, della Disciplina Regolare ed altre, e lo stesso Emo Sig. Cardinal Vicario Generale di Sua Beatitudine in Roma, la facoltà di accordare sotto qualsivoglia ragione o pretesto alcuna licenza di levare dal loro luogo, e molto più di distrarre i detti ornamenti; la qual facoltà è unicamente a Noi riserbata, previo però l’esame e la relazione della Nostra Commissione in Roma, e rispettivamente delle Commissioni ausiliarie nelle Provincie.

53. La quale proibizione ha voluto Sua Santità nell’Art. 10 del mentovato Chirografo, e vuol che abbia effetto per le Pitture delle sudette Chiese, Fabbriche annesse, ed Oratorj, le quali non solo non potranno togliersi dal luogo, in cui sono situate, ma neppure farsi restaurare o sul luogo stesso o fuori senza la Nostra intelligenza e consenso.

54. Rimane poi richiamata alla più stretta osservanza l’inibizione sempre prescritta dalle Leggi di rimuovere, mutilare, spezzare, ed in altra guisa alterare o guastare Statue, Busti, Bassi rilievi, Cippi, Lapidi, Sostruzioni, le stesse piccole Colonnette di Marmi stimati per la loro rarità e bellezza esistenti nelle Piazze, Strade, e Portici di quest’alma Città di Roma, e qualunque antico Monumento, e molto meno fondere gli antichi Metalli figurati, Medaglie ed altre cose simili.

55. Non potrà in pari modo recarsi alcun danno ai Monumenti antichi soprastanti al terreno, o di spogliarli di materiali per qualsiasi motivo, nulla ostante che si adducesse il pretesto del risarcimento di publiche Strade, o il consolidamento di altro publico Edificio.

56. Siccome ancora resta assolutamente vietato di guastare gli avanzi qualunque delle antiche celebri Strade, interessando sommamente la loro conservazione. Ogni costumanza e regolamento in contrario, sia della Presidenza delle Strade, sia di qualunque altro Tribunale o Dicastero, viene d’ordine espresso di Sua Santità da Noi anche più strettamente revocato.

57. Le contravvenzioni agli Art. 51 e seguenti saranno punite con una multa di Scudi Cencinquanta, e colla refezione dei danni.

58. Ogni Artefice Negoziante di Oggetti d’Arte e d’Antichità, sarà obligato di tenere affisso il presente nel suo Studio o Residenza sotto pena di Scudi Cinque.

59. Sarà sempre annessa una Copia di questo Editto a tutte le Licenze, che si concederanno per le Escavazioni, e del pari unita alle Note, che saranno restituite dalle Commissioni secondo l’Art. 7.

60. Vuole innoltre Sua Beatitudine, che per l’esecuzione delle presenti ordinazioni, e di altre che sopra questa materia sono state promulgate da suoi Predecessori, non contradicenti a questa Legge, sia riservata a Noi una piena e privativa giurisdizione, esclusivamente da qualunque altro Tribunale ancorché Camerale, come dispose nell’Art. 15 del ricordato Chirografo Sovrano del primo Ottobre 1802, nulla ostante qualsivoglia Suprema disposizione, che facesse o potesse fare in contrario, colle quali cose non intende impedire, che anzi animare i Capi d’ogni Tribunale ed Azienda, ed i loro Ministri ed Esecutori a cooperare, e dare ogni ajuto per lo scoprimento ed arresto dei Contrabandi, e per l’apprensione dei Contravventori, tutto riferendo in appresso al Nostro Tribunale.

61. Comanda finalmente Sua Santità, che contro coloro che contravverranno alle presenti, o ad altre antiche prescrizioni, si possa da Noi procedere sommariamente, e colle facoltà economiche, ed anche per inquisizione e per officio, ancorché gli Oggetti, intorno ai quali cade l’inquisizione, più non esistessero nel qual caso ordina, che oltre le pene comminate nei rispettivi casi, si debba dai Contravventori pagare il prezzo alla stima, anche di credulità e di affezione, che ne farà la Commissione Nostra consultiva in Roma, o quelle delle Provincie, tolto di mezzo ogni ricorso, inibizione, ed appellazione, che non fosse stragiudizialmente segnata di Sua propria Mano, come in pari modo prescrisse ed accordò nel citato Chirografo.

Dato in Camera Apostolica questo di 7 Aprile 1820.

B. CARD. PACCA Camerlengo di S. C.
Domenico Attanasio Uditore
Gioacchino Maria Farinetti Segr. e Canc. delIa R. C. A.


Notizen

Auch bekannt als Lex Pacca.

S. zugehöriges Reglement vom 6. August 1821 (Emiliani 2015, S. 91ff.).


Literaturverweise

Joachim Berndt, Internationaler Kulturgüterschutz. Abwanderungsschutz, Regelungen im innerstaatlichen Recht, im Europa- und Völkerrecht (=Völkerrecht Europarecht Staatsrecht, Bd. 22), Köln [u.a.] 1998, S. 61f.

Kerstin Odendahl, Kulturgüterschutz. Entwicklung, Struktur und Dogmatik eines ebenenübergreifenden Normensystems (=JUS PUBLICUM. Beiträge zum öffentlichen Recht, Bd. 140), Tübingen 2005, S. 37ff.

Mariano Nuzzo, La tutela del patrimonio artistico nello Stato pontificio (1821-1847): le commissioni ausiliarie delle belle arti, Limena PD 2010, S. 51ff.

Thilo Franke, Die Nationalität von Kunstwerken, Berlin 2012, S. 33.