Kirchenstaat, 05.01.1750

nach: Andrea Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani. 1571-1860, Florenz 2015, S. 56-64.


PROIBIZIONE DELLA ESTRAZIONE DELLE STATUE DI MARMO, O METALLO, PITTURE, ANTICHITÀ E SIMILI

Silvio del Titolo di S. Calisto Prete Cardinal Valenti della S. Romana Chiesa Camerlengo.

Importando sommamente al publico decoro di quest’Alma Città di Roma il conservarsi in essa le Opere illustri di Scoltura, e Pittura, e specialmente quelle, che si rendono più stimabili, e rare per la loro antichità, la conservazione delle quali non solo conferisce molto alla erudizione sì sacra, che profana, ma ancora porge incitamento a’ Forastieri di portarsi alla medesima Città per vederle, ed ammirarle, e dà norma sicura di studio a quelli, che applicano all’esercizio di quelle nobili Arti con gran vantaggio del publico e privato bene. La Santità di Nostro Signore, a cui sta altamente a cuore la conservazione di queste nobili Arti, vuole onninamente, che si osservino le antiche, e provide Disposizioni fatte dai nostri Antecessori, togliendo di mezzo quegli infiniti abbusi, che sono stati prodotti e dal tempo, e dalla indolenza de subalterni Ministri; A tal’effetto si è degnata di espressamente comandarci in publicare il presente Editto.

Onde inerendo Noi alla suprema Volontà di sua Beatitudine, ed in virtù del Nostro’ Uffizio di Camerlengato, rinuovando, e confermando in primo luogo gli Editti publicati da’ Nostri Antecessori sopra la proibizione di estrarre dalla detta Città di Roma, e dallo Stato Ecclesiastico le cose predette; ed oltre più individualmente espresse nei mentovati Editti, cioè delli 5 Ottobre 1624, 29 Gennaio 1646, 30 Agosto 1655, 5 Febbrajo 1686, 18 Luglio 1701, 8 Aprile 1717, 21 Ottobre 1726, e 10 Settembre 1733. Proibiamo ad ogni Persona tanto Ecclesiastica, quanto Secolare di qualsivoglia stato, grado, e condizione, ancorchè richiedesse specialissima menzione, che non possa, nè presuma per l’avvenire estrarre, e far’estrarre fuori di Roma, Distretto, e suo Territorio per i Luoghi dello Stato, nè da qualsivoglia Luogo del medesimo per fuori di esso per Fiume, Mare, o Terra, sorta alcuna di Statue, Figure, Bassirilievi, Colonne, Vasi, Alabastri, Agate, Diaspri, Amatiste, ed altri marmi preziosi, Gioje, e Pietre lavorate, Dorsi, Teste, Frammenti, Pili, Piedestalli, Iscrizioni, o altri Ornamenti, Fregi, Medaglie, Camei, Corniole, Monete, o Intagli di qualsivoglia Pietra, ovvero Metallo, Oro, Argento di qualsivoglia materia antica, o moderna, nè meno Figure, Quadri, Pitture antiche, o altre Opere in qualsivoglia cose scolpite, e dipinte, intagliate, [57] comesse, lavorate, o in altro modo fatte, o che sieno state nuovamente ritrovate in Cave, o sieno esistenti in Roma, o fuori di Roma, ovvero appresso qualsisia Persona, o in qualsisia Luogo, senza Nostra licenza da darsi, e concedersi, inquanto alle Cose rare, antiche, e di molto prezzo e valore, in vigore solamente di special Chirografo di Sua Santità, ed in quanto alle moderne, colla solita Nostra licenza, o di Monsignor Nostro Uditore, con preventiva visione, e fede della qualità, e quantità, Venditore, e Compratore delle Cose sudette, fatta dal Nostro Commissario sopra le Antichità, e Cave, e nella maniera, che quivi appresso spiegheremo, e data negli Arti dell’infrascritto Segretario, e Cancelliere della Reverenda Camera Apostolica, e colla solita attergazione degli altri Nostri Commissarj attergatorj delle licenze per Acqua, e respettivamente per Terra, sotto pena della perdita della Roba, che sarà ritrovata, venduta, mandata, nascosta, scansata, trafugata, o incassata in Roma, o fuori di Roma per tutto lo Stato Ecclesiastico, senza licenza come sopra e di cinquecento Ducati d’oro di Camera, da applicarsi un terzo alla Reverenda Camera Apostolica, un terzo all’Accusatore, quale sarà tenuto segreto, e l’altro terzo al detto Nostro Commissario, o suoi Assessori, come stimeremo e giudicheremo meglio allora convenire.

E quantunque fin dall’anno 1726, fosse provveduto al buon regolamento delle Pitture, e Scolture tanto antiche, quanto moderne, colla deputazione di Persona, la quale col carattere di Commissario sopraintendente alle medesime dovesse invigilare per la osservanza di esso, con essergli stato a tal’effetto assegnato un onesto, e congruo provvedimento dalla Reverenda Camera Apostolica; nientedimeno colla sperienza si è riconosciuto, che l’opera di questo solo Ministro, sebbene coll’obbligo di tenere altra Persona idonea, e capace a tutte sue spese, non basta per ovviare alle continue fraudi, e disordini, che ne sono nati, e tutto giorno nascono in pregiudizio del publico bene; Abbiamo perciò destinato, come effettivamente destiniamo tre altre Persone col titolo di Assessori del sopradetto Commissario, assegnando a cadauna delle medesime la sua particolare incombenza, la quale sarà della Pittura ad uno, all’altro della Scoltura, ed al terzo degli Camei, Medaglie, Incisioni, ed ogni altra sorte di Antichità. Questi in conformità del loro titolo di Assessore, avranno la facoltà nei loro respettivi impieghi di visitare, e riconoscere tutte quelle materie, che vorranno semplicemente estraersi, facendone la loro visita, e relazione ad uso di arte, collo spiegarne e i pregj, e i difetti delle medesime. E perciò in avvenire per qualunque estrazione la Visita dovrà farsi dall’Assessore, il quale appiè della Supplica a Noi diretta dovrà stendere la sua Relazione, dopo di cui si [58] sottoscriverà il Commissario, approvando quanto sarà stato da esso minutamente, e distintamente riferito col suo sentimento sopra merito, e qualità della materia visitata, riservando però al Commissario la facoltà di visitare, e riconoscere egli stesso senza la dipendenza dell’Assessore. Questa Ricognizione, e Visita però intendiamo, e vogliamo, che sieno fatte gratis, e che non si possa ricevere emolumento alcuno a titolo ancora di dono, sotto pena della perdita dell’Offizio, da incorrersi ipso facto, ed altre ancora corporali a Nostro arbitrio.

Per la estrazione delle Statue tanto antiche, quanto moderne, vogliamo, che si prattichi il solito, che è di prendersi da Nostri Segretari di Camera le licenze nelle forme consuete, le quali dovranno esser prevenute dalla solita visita, ed approvazione del Commissario, coll’ordine Nostro, o di Monsignor Nostro Uditore in scritto per la necessaria spedizione. E perciò, che spetta ai Quadri, ed ogni altra sorta di Pitture, ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che tutti i Quadri, e Pitture antiche, e di ogni Autore ultimamente defonto con qualche riputazione, debbano esser soggette alle medesime Leggi, e Condizioni delle Statue, e di ogni altra sorta di Antichità, essendo Nostra precisa mente, che nella estrazione di questi si pratichi ogni rigore, e che si osservino e solite regole del memoriale, visite, e spedizioni delle licenze da farsi da uno de’ Segretari di Camera. Ma per tutti quei Quadri, e Pitture moderne non eccedenti il valore di scudi cento, e che si vogliano trasportare fuori di Roma per comodo delle vicine Ville, o nello Stato Ecclesiastico, ed anche fuori, ad effetto di dare maggior incitamento a i Professori, ed alla Gioventù, che si applica a questa nobil’Arte, basterà il semplice attestato dell’Assessore coll’approvazione del Commissario da farsi appiè della supplica, con che da Noi, o dal Nostro Monsignor Uditor se gli concederà la licenza per rescritto, e gratis in tutto.

Ad oggetto, che in avvenire ogniuno sappia il modo sicuro da tenersi nelle estrazioni da farsi o per acqua, o per terra ordiniamo, che le Statue, Quadri, Marmi, ed altre Antichità di Metallo, e Pietre preziose si debbano visitare dall’Assessore a ciò deputato, secondo che saranno le materie da estrarsi, e ciò prima di essere imballate, o incassate. E se saranno cose, la estrazione delle quali, dopo la relazione fattane dall’Assessore coll’approvazione del Commissario, potremo permettere, o per acqua, o per terra, dovranno poi le casse, e balle, in cui saranno state collocate, trasportarsi nella Dogana di Ripetta, o di Ripa Grande, o di Terra respettivamente, e quivi alla presenza dei Ministri delle sudette Dogane essere di nuovo riconosciute dal medesimo Assessore, e pure da Commissario per accertarsi della identità di quelle già da lui visitate, e [59] per la estrazione delle quali si sarà ottenuta la Nostra licenza. Fatta poi questa seconda ricognizione, dovranno le medesime Casse, o Balle alle presenza dello stesso Assessore, o sia del Commissario sigillarsi col sigillo Nostro, o del Cardinal Camerlengo pro tempore, a Padiglione, il qual sigillo si custodirà da uno dei sudetti Ministri di Dogana, che a tal’effetto sarà da Noi deputato; E tutto ciò sotto le pene espresse di sopra, da incorrersi irremissibilmente in ogni caso di contravenzione, come fu ordinato con altro Editto sin sotto li 21 Ottobre 1726, al § 2.

Concediamo pienissima facoltà al Commissario di poter precedere contro gli Estrattori dolosi per via d’Inquisizione, e denunzia avanti di Noi, e Monsignor Nostro Uditore, alla deposizione del quale si darà fede con giuramento, e con un solo Testimonio; oltre le sudette pene della perdita della Roba, e dei cinquecento ducati d’oro di Camera, si aggiungneranno anche le corporali, secondo le qualità delle Persone, e Delitti a Nostro arbitrio, e si procederà con ogni rigore di giustizia, e sommariamente. Ed agli Assessori diamo semplicemente l’arbitrio, e facoltà di arrestare a nome Nostro tutte quelle cose, che fossero in disposizione di partire, o partissero attualmente senza Nostra licenza, dandone relazione al Commissario, ed a Monsignor Nostro Uditore, i quali procederanno in quel caso nelle forme prescritte e dal presente, e dagli antecedenti Editti, specialmente in quello publicato sotto li 21 Ottobre 1726 al § primo.

E quando si verifichi la fraude, la terza parte della pena assegnata al Commissario sarà data all’Assessore.

E perchè vi sono molte Persone, che cavano, e fanno cavare in Luoghi publici, e privati vicino agli Edifizj, Fabriche, e Mura, e Ponti antichi, Marmi misti, Alabastri, Peperini, ed altre diverse Pietre con Pericolo, e rovina di detti Edifizj, e Strade publiche, ed in oltre cavano, e fanno cavare in diverse Cave publiche, e private Statue, Dorsi, Bassirilievi, Teste, Piedistalli, Colonne, Capitelli, Iscrizioni, Medaglie, Monete, Camei, ed Intagli di valore, e di Marmo, Metallo, Gioie, di Mischi d’Oro, e di Argento, o Agate, e Corniole, Amatisti, ed altre diverse materie lavorate, e non lavorate, e che le dette cose cavate, e ritrovate bene spesso, ancorche vi sieno pene gravi, e proibizioni fatte, e comminate in essi Bandi, vendono, scansano, trafugano, ed ascondono in Roma, e fuori di Roma, senza saputa, e licenza Nostra, scienza, ed ordine de’ Padroni delli propri Luoghi, e proprie cose ritrovate, con danno publico, e particolare, e gravezza delle loro coscienze, e così privano, e spogliano quest’Alma Città di Roma, e li proprj Padroni delle più belle cose, che in essa Città si trovano, così antiche, che moderne.

Però ordiniamo, e comandiamo a tutte, e singole Persone sudette, [60] che per I’avvenire non possano guastare Edifici, nè Fabriche antiche, muraglie di travertino, marmo, peperino, o altra materia sopra a terra, nè rompere o cavare Statue antiche, o altri ornamenti di qualsivoglia materia, nè tampoco cavare sotto terra vicino a i detti Edifici, Muri, Fabbriche, Archi, Ponti, e Cimiteri, Strade publiche in qualsivoglia luogo esistenti senza Nostra licenza, come pure fu ordinato in altra consimile Proibizione publicata li 8 Aprile 1717 nel § 2 e 3, qual licenza, quando sarà di Cave di Tavolozze, Peperini, Travertini, ed altre simili rustiche materie, dovrà riceversi dall’Offizio delle Strade, come sino al giorno di oggi si è praticato, proibendo al medesimo Offizio, e suoi Sostituti il fare qualunque altra sorte di licenze, e quando riguarderà Cave di Statue, Marmi etc., e di ogni altra estrazione di Quadri etc. vogliamo, che tutto spettino, e spettar debbono a Nostri soliti Segretari di Camera; Oltre le sudette licenze, vi dovrà intervenire il Commissario, o pure Assessore in quel modo, che da Noi si giudicherà più opportuno, o d altri ancora in loro luogo da deputarsi da Noi.

Proibiamo di più, che non possa, nè debba alcun Calcararo, Cavatore, o altre simili Persone, come Scarpellini, Fonditori, ed altri Guastatori rompere, guastare, spezzare per far calce, o portar via, o rivendere alcuna sorte di Marmi scritti, lavorati, Statue, figure, o altri ornamenti antichi, ne meno fondere, guastare, o ammaccare Figure, Medaglie, Monete, intagli di Metallo d’oro, o di argento antichi, che abbiano figurazione, o memoria di cose antiche, senza nostra licenza, o di Monsignor nostro Uditore, e visione del nostro Commissario, e dell’Assessore sopra le antichità, la quale si darà gratis, sotto pena della perdita delle robe, e di scudi venticinque d’applicarsi come sopra, ed altre ancora corporali a nostro arbitrio, come pure fu proibito nella ridetta precedente Proibizione delli 8 Aprile 1717 al § 8.

E perchè sinora da Noi o da altri si sono date, e si danno bene spesso Licenze, e Patenti di cavare e far cavare Tesori, Marmi, Travertini, Statue, Pozzolana, ed altre cose diverse, nel cavo delle quali è necessario lo intervento, ed assistenza del sudetto nostro Commissario, o dell’Assessore, o altri da deputarsi, quali attendono, acciò non si cavi in luogo proibito, e pregiudiziale ai pubblici Edifizj, Strade, e Cimiteri, come di sopra si è espresso, comandiamo, et ordiniamo a qualunque Persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che dopo la publicazione del presente Editto debba dar nota di dette Licenze nell’Offizio dell’infrascritto Segretario fra il termine di dieci giorni, sotto pena della rivocazione di dette Licenze, come fu ordinato ancora nella citata Proibizione del 1717 al § 9.

Che nessuna Persona, che faccia cavare in publici, o privati Luoghi [61] con nostra licenza come sopra, siasi Scarpellino, Cavatore, o Padrone de Luoghi, possa vendere Travertini, Marmi, Alabastri, Statue, ed altre cose sopra espresse, delle quali ne pervenga la parte alla Reverenda Camera, se prima non saranno vedute dal detto nostro Commissario, misurate da Periti da deputarsi da Noi, e datane la parte, che perviene a detta Camera a nostra disposizione. Nemeno vendere Piombo, Metallo, Oro, ed Argento, o nessun’altra cosa, di cui debbasene la parte alla detta Camera, sotto pena della perdita delle robe, e di scudi dieci da applicarsi come sopra, ed altre anche corporali a Nostro arbitrio, come dalla stessa citata Proibizione del 1717 al § 10.

Di più ordiniamo, e comandiamo a qualsivoglia Cavatore, Vignarolo, Operano, Muratore, Scultore, Scarpellino, e qualunque altro Padrone si sia di Statue, Cave, Siti, Luoghi, e Botteghe, dove sieno dette cose antiche di sopra espresse, tanto in Roma quanto fuori che andando il nostro Commissario a vedere, e pigliar nota in detti Luoghi, dove sieno Statue, Figure, Dorsi, Bassirilievi, Vasi, Medaglie, Monete, Camei, Corniole, Intagli, ed altre cose d’Oro, e di Argento, di Metallo, o altra materia, di Gioie lavorate, o non lavorate, debbano lasciarlo entrare, vedere, pigliarne, e dame nota di tutte le cose antiche, che loro avranno, e prestargli ogni aiuto, e favore, e quelle cose ritenere senza stabilirne la vendita, o trasportarle altrove per cinque giorni prossimi, ed ubbidire ad esso per simile causa, affinchè ne possa darne la debita denunzia a Noi, o a Monsignor nostro Uditore negli atti dell’infrascritto Segretario, avvertendo ogniuno a non contravenire sotto le pene sudette, come fu ancora espresso in detta Proibizione del 1717 al § 12.

Proibiamo ancora a qualunque Falegname, Artefice, o altra Persona di far casse per portarvi le sudette cose, e quelle incassare; Siccome ancora a Facchini, Carrettieri, o altre Persone di legare, imballare, o trasportare le medesime cose, e Casse o Balle, ove sieno collocate senza che prima sieno state visitate, riconosciute, e sigillate dal nostro Commissario, ed ottenutane la nostra licenza, sotto pena di tre Tratti di Corda, e di scudi venticinque, da applicarsi come sopra, oltre la perdita delle sudette Casse, o Balle, per la quale pena pecuniaria sarà anche tenuto il Padrone per il Ministro, ed il Maestro per il Garzone, e si procederà anche per inquisizione, ed in ogni altro modo più proficuo al Fisco. Come pure vogliamo, che le medesime proibizioni espresse si estendano anche contro i Barcaroli, e Marinari, i quali sotto qualunque pretesto si facessero lecito d’imbarcare, e ricevere sopra qualunque legno alcuna Cassa, o Balla, in cui sieno le robe sudette. E tanto, come dal citato Editto del 1726 al § 5 s’intenda ancora de Carrari, o Barrozzari.

[62] Che i medesimi Falegnami, o altri Artefici di qualunque sorta, come anche i Facchini, Carrettieri, Marinari, Barcaroli, e simili Persone, le quali avessero avuta alcuna parte nel far Casse, imballare, imbarcare, trasportare le sudette cose senza prima accertarsi della nostra licenza e che perciò fossero incorsi nelle pene comminate nel presente Bando, se verranno a dare la denunzia, o relazione del Contrabando nel nostro Tribunale, prima che sieno inquisiti per tal causa nel medesimo, non solo ottengano ipso facto la remissione da ogni pena incorsa tanto pecuniaria, che corporale, ma sieno anche ammessi alla consecuzione della terza parte di detta pena pecuniaria, come tutti gli altri Accusatori non colpevoli, e lo stesso debba praticarsi con i Locandieri, Osti, Albergatori, e loro Garzoni, Serventi o Famigliali, che per qualsivoglia ragione fossero nelle medesime pene, ricordando, che a tenore de i precedenti Bandi sarà tenuto il Padrone per il Ministro, ed il Maestro per Io Garzone.

Incarichiamo ancora strettamente a tutti i Custodi, ed altri Ministri delle Porte, ed altri Luoghi di passi, sì per Terra, che per acqua, di non lasciar passare alcuna delle sudette robe, se non vedranno sopra le Casse, e Balle, o altri Involti, che le contengano, il predetto nostro sigillo, e se non sarà mostrata loro la nominata nostra licenza per la estrazione, sotto pena della privazione dell’Offizoi, e di scudi venticinque, ed altre ancora corporali a nostro arbitrio, come fu proibito ancora nel altro citato Editto del 1726 al § 7.

Dirchiariamo inoltre, che se le robe, le quali cadessero in cominissum, saranno di Scolture, Statue Marmi, Bronzi, Quadri, Pitture, Intagli, ed altra simile materia, la Santità di Nostro Signore, e Noi stessi coll’autorità del nostro Offizio ordiniamo, che in quanto alle Statue, Marmi, e Bronzi, s’intendano adesso per allora applicati alla Galleria di Campidoglio per le Statue, e riguardo a i Quadri ed altre Pitture, all’altra Galleria ultimamente eretta nello stesso Campidoglio dalla munificenza di Nostro Signore, dove saranno unite, e custodite con l’altre a publico comodo, ed a perpetua gloria di Sua Beatitudine, che con tanta particolar cura si degna proteggere la conservazione di sì stimabili antiche opere; E per i Camei, Medaglie, ed altre simili antichità, queste cadute in commissum, si riporranno secondo le disposizioni, ed ordini della Santità Sua.

Dichiariamo ancora compresi in questo nostro Editto li Forestieri, benchè Ecclesiastici, Secolari, e Regolari, tanto soggetti immediatamente, o mediatamente alla Santa Sede, quanto stranieri, e Sudditti di altri Principi, che si trovano in Roma, e nello Stato Ecclesiastico, e vogliamo, che s’intendano subito astretti alla osservanza di esso. Quelli poi, che in avvenire vi veranno, dopo la permanenza di quindici giorni, [63] senza che sia per suffragar loro l’allegata ignoranza del medesimo Editto. Siccome neppure debba giovare ad alcuno la scusa, o pretesto di soggetione privativa a qualunque Curia, o Tribunale, bastando la loro trasgressione per renderli immediatamente soggetti alla nostra Giurisdizione, ed alle pene da noi stabilite, come fu stabilito allora dalla precedente altra Proibizione delli 10 Settembre 1733 § Nono, che finalmente.

Oltre le concesse facoltà al detto nostro Commissario, diamo le medesime a tutti li Straordinarj, Esecutori, e Ministri di Giustizia di poter cercare, avendone notizia, in ogni luogo, dove fussero Statue, Pitture, e cose antiche di qualsivoglia materia, riconoscere Barche, Carri, e simili Legni da trasporto per Terra, e per Acqua come anche di far aprire Casse, Valige, e simili Involti, benchè coperti da qualsivoglia Arma, Insegna, o Divisa, e benchè le Persone, dalle quali la sudetta roba venisse accompagnata, avessero qualunque sorta di Patenti, Famigliarità, Inibizioni, Privilegi, Indulti, ed Esenzioni. Ed il simile possano fare anche i Custodi, Guardiani, Barcaroli, Doganieri con darne notizia a Noi, o a Monsignor nostro Uditore, e negli atti dell’infrascritto Segretario, quando fossero per estraersi fuori di Roma senza la nostra licenza, e si darà fede all’Accusatore con un solo Testimonio, ed al nostro Commissario, o suo Assessore col loro giuramento. Comandiamo per tanto a tutti i Barigelli, Esecutori, ed altri Ministri di Giustizia, che in simili casi debbano dargli, e prestargli ogni ajuto, e favore, sotto pena della perdita degli Uffizi, ed altre a nostro arbitrio, come fu proibito nel precedente Editto delli 18 Luglio 1701 al § 9.

E perche rispetto alli Camei, Intagli, Monete, Medaglie, Corniole di tutte le sorte, e simili Bronzi figurati, che sono fra le cose più pregevoli dell’Antichità, e che rendono così cospicui li Musei di Roma, si è da alcun introdotto un segreto mercimonio, mediante il quale, o vengono le cose sudette impunemente vendute, ed esitate fuori di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, o con discredito del publico Comercio alterate, e falsificate, e di poi da Mezzani, e Sensali vendute a i Forestieri per prezzi esorbitanti, e lesivi; contravenendo nel primo caso alle reiterate proibizioni sopra ciò fatte dà i nostri Antecessori, e nel secondo alla buona fede, che corrono i medesimi Forestieri. Perciò espressamente dichiariamo, che non solo verrà ad incorrere nelle pene di sopra comminate, senza speranza di remissione, qualsivoglia Mezzano, Sensale, o Cavatore, Vignarolo, o altra Persona, che avrà parte nella detta vendita, ed estrazione fuori di Roma, e dello Stato, ma ancora ogni altro, che con gl’inganni sudetti in qualunque modo cooperasse alla mancanza di detta buona fede, o al discredito del pubblico Commercio, come fu proibito ancora con altro Editto delli 10 Settembre 1733 §3.

[64] Volendo inoltre, che chiunque de Segretari di Camera, o de Ministri del nostro Tribunale riceverà la relazione, o denunzia di qualche contravenzione, sia obbligato a tenere segreto l’Accusatore, o Denunziante, sotto pena della perdita del proprio Offizio, ed altre Corporali ancora a nostro arbitrio. E non volendo l’Accusatore fidarsi di altra Persona nella relazione, o denunzia, possa farla a dirittura in voce, o in scritto, o a Noi medesimi, o a Monsignor nostro Uditore, restando in tal caso a nostro carico non solo di tener segreta la di lui Persona, ma anche di prenderci Noi tutto il pensiero, acciò senza veruna sua ingerenza gli sia segreta mente consegnata la terza parte delli detti scudi cinquecento: il che fu similmente ordinato col precedente Editto delli 10 Settembre 1733.

Notificando a tutti, che alle sudette pene si procederà irremissibilmente con ogni rigore di giustizia per inquisizione, ed in qualsivoglia altro modo più proficuo al Fisco, riservando a Noi l’arbitrio in ogni caso di poter diminuire, o accrescere le sudette pene, secondo li casi, che accaderanno.

A fine poi che tutti abbiano più facilmente la notizia di queste Nostre Ordinazioni, comandiamo, che li Portinari delle Porte di Roma, i Regattieri, gl’Osti, Albergatori, Locandieri, et altri, che ricettano, danno da mangiare, o alloggiano, particolarmente Persone forastiere siano obbligati di tenere continuamente affisse le copie del presente Editto alle Porte della Città, Ospizi, Osterie, Locande, et Alberghi loro respettivamente a vista d’ognuno, sotto pena di tre tratti di Corda, e di scudi 25 per ciascuno, e ciascun volta in caso di contravenzione.

Vogliamo finalmente, che il presente Editto publicato, ed affisso che sia ne i Luoghi soliti di Roma, astringa ogni uno come se gli fosse personalmente intimato, e notificato. Dato in Roma dalla Camera Apostolica, questo di 5 Gennaio 1750.

S. Valenti Card. Camer.

G. M. Riminaldo Uditore – G. G. Rubini Comm. Gen.


Notizen

Auch bekannt als:
Editto Valenti
Editto Valenti Gonzaga

Die von Andrea Emiliani editierte Gesetzessammlung geht zurück auf Filippo Mariotti, La Legislazione delle belle arti, Roma 1892, S. 203ff.

Vgl. die am 16. Oktober 1755 im benachbarten Königreich Neapel erlassene Prammatica LVII.


Literaturverweise

Riccardo Dalla Negra, »L’Eredità pre-unitaria. gli organismi di ‘vigilanza’ dalla restaurazione ai governi provvisori (1815-1859)«, in: La nascita del servizio di tutela dei monumenti in Italia, 1860 – 1880 (=Saggi e documenti, Bd. 62), Florenz 1987, S. 31.

Susanne Adina Meyer/ Serenella Rolfi Ožvald, »Le Fonti e il loro uso. Documenti per un atlante della produzione artistica roamana durante il pontificato di Pio VI«, in: Una miniera per l’Europa, Maria Cecilia Mazzi (Hg.), Rom 2008, S. 83ff.

Serenella Rolfi Ožvald, »Fonti per la storia della circolazione delle opere e degli artisti (1787-1844)«, in: Roma fuori di Roma : l’esportazione dell’arte moderna da Pio VI all’Unità (1775 – 1870), Rom 2012, S. 34.

Elosia Dodero/ Claudio Parisi Presicce (Hgg.), Il tesoro di antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma del Settecento, (AK Rom, Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli u. Palazzo Nuovo) Rom 2017, S. 160f.